Frontalieri Svizzera: ratificato l’accordo- Regole in vigore

La  Legge di Bilancio 2025,  ovvero la legge 207 2024 aveva introdotto   due importanti  novità per i lavoratori  frontalieri con la Svizzera e tutti i frontalieri italiani che operano all'estero e fanno rientro in Italia con cadenza settimanale. 

Nello specifico, l'articolo 1 , commi 97-99 , dedicati ai lavoratori frontalieri,  recepiva le novità dell'accordo Italia-Svizzera entrato in vigore nel 2023,  anche se ancora in attesa della definizione del protocollo operativo,   e includeva anche una norma interpretativa dell'art. 51 comma 8-bis del TUIR, estendendo l'applicazione del regime delle retribuzioni convenzionali.

Il decisivo passaggio formale  è giunto, a un anno di distanza  con la pubblicazione in GU, il 19 gennaio 2026,  della Legge 217 2025 , recante la ratifica ed esecuzione del Protocollo di modifica dell’Accordo tra la Repubblica Italiana e la Confederazione Svizzera relativo all’imposizione dei lavoratori frontalieri (Protocollo aggiuntivo del 23 dicembre 2020, fatto a Roma e a Berna nel 2024) e approvato definitivamente dal Parlamento italiano. 

Con l’entrata in vigore di questa legge, la disciplina del telelavoro per i frontalieri viene stabilizzata e definitivamente ancorata nell’ordinamento nazionale, consentendo ai lavoratori frontalieri di svolgere fino al 25 % della propria attività lavorativa in modalità di telelavoro presso il proprio domicilio nello Stato di residenza nel corso dell’anno civile senza alcuna perdita dello status di frontaliero.

Frontalieri Svizzera: novità nella Legge di Bilancio 2025

In particolare all' art.1 commi 97-99 si prevede che "nelle more della ratifica ed entrata in vigore del Protocollo di modifica, i lavoratori frontalieri, come definiti all’articolo 2, lettera b), dell’Accordo, inclusi coloro che beneficiano del regime transitorio previsto dall’articolo 9 dell’Accordo medesimo, possono svolgere, nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2024 e fino alla data di entrata in vigore del predetto Protocollo, fino al 25 per cento della loro attività di lavoro dipendente in modalità di telelavoro presso il proprio domicilio nello Stato di residenza senza che ciò comporti la perdita dello status di lavoratore frontaliere".

 Inoltre, si prevede che, in sede di imposizione sui salari, stipendi e altre remunerazioni come disciplinata dall’articolo 3 dell’Accordo, l’attività di lavoro dipendente svolta dal lavoratore frontaliere in modalità di telelavoro presso il proprio domicilio nello Stato di residenza, fino a un massimo del 25 per cento del tempo di lavoro, si considera effettuata nell’altro Stato contraente presso il datore di lavoro

Frontalieri e Distaccati novità legge di Bilancio 2025

Il comma 99  chiarisce invece che l'interpretazione autentica delle disposizioni di cui all’art. 51 comma 8-bis del TUIR “si interpretano nel senso di includere anche i redditi di lavoro dipendente prestato all’estero in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto dai dipendenti che, nell’arco di dodici mesi, soggiornano nello Stato estero per un periodo superiore a 183 giorni ritornando in Italia al proprio domicilio una volta alla settimana”.

In sostanza  anche i lavoratori che soggiornano per più di 183 giorni all'estero nell'arco di 12 mesi, ma rientrano settimanalmente al proprio domicilio in Italia, possono beneficiare del regime delle retribuzioni convenzionali. Questo significa che la base imponibile del loro reddito sarà calcolata sugli importi forfettari stabiliti annualmente per settore, anziché sugli effettivi guadagni percepiti.

Importante sottolineare che questo chiarimento normativo ha una portata retroattiva, dato che si configura come interpretazione autentica della legge.

Sebbene la norma si concentri sui lavoratori frontalieri, la sua portata  potrebbe  estendersi anche a coloro che operano all'estero senza rientrare quotidianamente,  e non possono essere considerati frontalieri ai sensi delle attuali normative.

Un esempio  potrebbe essere quello dei lavoratori italiani distaccati in Svizzera che, pur risiedendo in Italia, non rientrano ogni giorno ma rispettano comunque le altre condizioni previste per il regime agevolativo. Sul tema  si era espressa favorevolmente l'Agenzia con la risposta a Interpello  428 2023

Le regole in sintesi

Profilo Regola operativa in vigore Riferimento (Legge 217/2025 – Protocollo)
Telelavoro (smart working) dei frontalieri Il lavoratore frontaliere può svolgere al massimo il 25% annuo dell’attività di lavoro dipendente in telelavoro presso il proprio domicilio nello Stato di residenza senza perdere lo status di frontaliere. Punto 2.2 del Protocollo sostitutivo (art. I)
Status di lavoratore frontaliere Il telelavoro entro il limite del 25% non modifica lo status di lavoratore frontaliere ai sensi dell’Accordo. Punto 2.2 (art. I)
Imposizione delle giornate in telelavoro Le remunerazioni riferibili al telelavoro (entro il 25%) sono trattate, ai fini fiscali, come giorni di lavoro svolti nell’altro Stato contraente presso il datore di lavoro (quindi, in linea generale, come lavoro “in Svizzera” per la tassazione convenzionale). Punto 2.2 (art. I) – coordinamento con art. 3 Accordo
Plateа interessata La facoltà del telelavoro entro il 25% vale per tutti i frontalieri, inclusi quelli nel regime transitorio. Punto 2.2 (art. I) – richiamo all’art. 9 Accordo
Mancato rientro giornaliero (motivi professionali) È ammesso non rientrare quotidianamente al domicilio nello Stato di residenza per motivi professionali fino a 45 giorni per anno civile. Ferie e malattia non si conteggiano nel limite. Punto 2.1 (art. I)
Decorrenza applicativa Le disposizioni del Protocollo di modifica si applicano dal 1° gennaio 2024. Art. II, par. 1
Entrata in vigore (ratifica italiana) La legge di ratifica entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione in G.U. (G.U. n. 14 del 19/01/2026; vigente dal 20/01/2026). Legge 217/2025, art. 4
Nota operativa per studi e aziende Necessario monitorare la percentuale annua di telelavoro (≤ 25%) e i giorni di mancato rientro (≤ 45), per evitare contestazioni sullo status di frontaliere e sulla corretta applicazione del regime convenzionale. Implicazioni applicative dei punti 2.1 e 2.2