Ispezioni sul lavoro: chiarimenti sul potere di disposizione

L’Ispettorato nazionale del lavoro nella nota n. 4539 del 15 dicembre 2020, ha  fornito alcuni chiarimenti sull'applicazione del potere di disposizione degli ispettori, modificato recentemente dal Decreto legge 76/2020  che sostituisce il precedente articolo 14, D.Lgs. 124/2004. 

Facendo seguito alla prima circolare sul tema n. 5 2020, l'ispettorato raccomanda che la disposizione  sia basata su  una valutazione complessiva della fattispecie oggetto di accertamento,  per garantire al lavoratore una effettiva tutela. Va evitata comunque nei casi in cui anche se consentita i possa determinare  effetti sfavorevoli nei confronti di altri lavoratori.

In primo luogo si specifica che  il potere di disposizione  si applica nei casi in cui non siano previste specifiche sanzioni  penali e amministrative per le violazioni rilevata nel corso delle ispezioni in materia di lavoro e legislazione sociale.

Per quanto riguarda la violazione o errata applicazione di  obblighi contrattuali  , secondo la nota va fatto riferimento non solo al  Ccnl  di settore ma anche  a quello effettivamente applicato dal datore di lavoro  v. circolare INL n. 5/2020) . 

Invece per quanto riguarda le violazioni legate alla parte normativa ed economica del Ccnl va esccluso il riferimento  alla parte obbligatoria dei Ccnl (circolari INL n. 9/2019 e n. 2/2020)   fatte salve le ipotesi già valutate positivamente e riportate in allegato

 La previsione di una sanzione civile non esclude l’applicabilità del provvedimento di disposizione. Deve, invece, escludersi l’adozione della disposizione nei casi di obblighi che trovano la loro fonte in via esclusiva in una scelta negoziale delle parti. L’Ispettorato precisa che l’utilizzo della disposizione