Lavoratori fragili tutelati con la nuova legge di bilancio

Malattia per i lavoratori fragili ossia in  condizioni aumentate di rischio COVID nel caso in cui non possano utilizzare lo smart working  dal 1 gennaio 2020 .E' uno degli  emendamenti approvati ieri in commissione Bilancio alla Camera nella bozza di legge di bilancio 2021 . La possibilità di essere tutelati dall'INPS con il trattamento di malattia in caso di necessaria sospensione dell'attività lavorativa per condizioni di rischio per patologie gravi  (oncologiche , immunodepressive o  per disabilità)  era presente nel decreto Cura Italia n. 18 2020 ,  ed era stato poi prorogato dai successivi provvedimenti fino al 15 ottobre 2020 .  

Una modifica successiva aveva anche aggiunto la possibilità di svolgere  fino al 31 dicembre 2020 in questi casi il lavoro in modalità agile o smart working, come  modalità ordinaria, e  anche eventualmente con modifica delle mansioni purché dello stesso livello contrattuale . 

La formulazione aveva lasciato fuori però tutti quei lavoratori che non svolgano mansioni che possano essere svolte in smart working , e per questo ancora piu rischiose, che in questo modo perdevano il diritto alla retribuzione.

Con la legge di bilancio si dovrebbe ora sanare l'incongruenza; il nuovo articolo infatti applica anche  dal 1 gennaio al 28 febbraio  2021 le previsioni dell'articolo 26, commi 2 e 2-bis, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27.

Dunque i lavoratori fragili  avranno diritto  per legge a svolgere la loro prestazioni come in smart working ,se possibile; coloro che invece non hanno questa opportunità, a causa della tipologia di lavoro che richiede la presenza sul posto di lavoro,   potranno  richiedere la tutela della malattia.

Si ricorda infatti  che sul tema l'’INPS, era intervenuto da ultimo  con il  messaggio 4174 del 9 novembre sottolineando  che era stato eliminato nella nuova formulazione ( con la legge  di conversione del decreto Agosto n. 126/2020)  il riferimento all’articolo 3, comma 1, della legge n. 104/1992 ossia la condizione di disabilità grave. Pertanto, per accedere alla tutela il lavoratore puo produrre:

  •  la certificazione di malattia riportante il periodo di prognosi e l’indicazione della condizione di fragilità con gli estremi della documentazione relativa al riconoscimento della disabilità con connotazione di gravità legge n. 104/2020 oppure
  • della condizione di rischio derivante da immunodepressione, esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di terapie salvavita, attestata dagli organi medico-legali delle Autorità sanitarie locali territorialmente competenti.