Sgravio assunzioni vittime di violenza anche nel 2021
Con la circolare 53 2020 l'INPS aveva fornito ( con molto ritardo) le istruzioni per la fruizione dell’incentivo per le assunzioni da parte delle cooperative sociali di donne vittime di violenza di genere (istituito dalla Legge n. 205/2017 all'art 220 e dal Decreto Ministero del Lavoro 11 maggio 2018).
L’Istituto ricorda che lo sgravio delle aliquote dovute per l’assicurazione obbligatoria previdenziale e assistenziale per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020, viene riconosciuto solo per le assunzioni a tempo indeterminato effettuate tra il 1° gennaio 2018 ed il 31 dicembre 2018.
Si segnala che nella conversione in legge del Decreto Ristori (137/2020), attualmente in attesa di pubblicazione in Gazzetta, è previsto il finanziamento dell'esonero contributivo per 12 mesi anche per le assunzioni effettuate nel 2021.
Le istruzioni per lo sgravio dal 2018
La misura dell’agevolazione è pari al totale dei contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL, nei limiti , di spesa di un milione di euro. Sarà riconosciuta dall’Istituto in base all’ordine cronologico di presentazione delle istanze.
I Datori di lavoro che possono accedere al beneficio sono esclusivamente le cooperative sociali . Sono tali le società che hanno lo scopo di perseguire l’interesse generale della comunità alla promozione umana e all’integrazione sociale dei cittadini attraverso:
a) la gestione di servizi socio-sanitari ed educativi;
b) lo svolgimento di attività diverse – agricole, industriali, commerciali o di servizi – finalizzate all’inserimento lavorativo di persone svantaggiate.
L’incentivo i spetta per l’assunzione di donne vittime di violenza di genere, inserite in percorsi di protezione, debitamente certificati dai servizi sociali del comune di residenza o dai centri anti-violenza o dalle case rifugio e puo essere riconosciuto per le nuove assunzioni a tempo indeterminato effettuate tra il 1° gennaio 2018 ed il 31 dicembre 2018; non sono incentivabili le conversioni a tempo indeterminato di rapporti a termine.
IL PROCEDIMENTO DI RICHIESTA
Per essere autorizzato alla fruizione dell’agevolazione, il datore di lavoro interessato deve inoltrare all’Istituto domanda tramite modulo di istanza on-line “Do.VI”, disponibile sul sito internet www.inps.it, all’interno dell’applicazione “Portale delle Agevolazioni – ex DiResCo – Dichiarazioni di Responsabilità del Contribuente”, al seguente percorso: “Accedi ai servizi” > “Altre tipologie di utente” > “Aziende, consulenti e professionisti” > “Servizi per le aziende e consulenti” > “Dichiarazioni di responsabilità del contribuente”, una domanda di ammissione all’incentivo, indicando i seguenti dati:
- la lavoratrice nei cui confronti, nell’anno 2018, è intervenuta l’assunzione a tempo indeterminato;
- la data di rilascio del provvedimento riguardante il percorso di protezione e il Comune di competenza;
- l’importo della retribuzione mensile media, comprensiva dei ratei di tredicesima e quattordicesima mensilità;
- la misura dell’aliquota contributiva datoriale oggetto dello sgravio.
L’Istituto, una volta ricevuta la richiesta calcola l’importo dell’incentivo spettante in base all’aliquota contributiva datoriale indicata; verifica se sussiste la copertura finanziaria in via prospettica per l’incentivo richiesto; in caso di sufficiente capienza di risorse per tutto il periodo agevolabile, informa, mediante comunicazione in calce al medesimo modulo di istanza, che il datore di lavoro è stato autorizzato a fruire dell’incentivo ed indica l’importo massimo dell’agevolazione spettante.
ESPOSIZIONE NEL FLUSSO UNIEMENS
I datori di lavoro autorizzati esporranno i nominativi delle lavoratrici, a partire dal flusso UniEmens di competenza aprile 2020, per i quali spetta l’incentivo, valorizzando, l’elemento <Imponibile> e l’elemento <Contributo> della sezione <DenunciaIndividuale>.
In particolare, nell’elemento <Contributo> deve essere indicata la contribuzione piena calcolata sull’imponibile previdenziale del mese.
Per esporre il beneficio spettante dovranno essere valorizzati all’interno di <DenunciaIndividuale>, <DatiRetributivi>, elemento <Incentivo> i seguenti elementi:
- nell’elemento <TipoIncentivo> dovrà essere inserito il valore “DOVI” avente il significato di “Incentivo assunzione donne vittime di violenza di genere”;
- nell’elemento <CodEnteFinanziatore> dovrà essere inserito il valore “H00” (Stato);
- nell’elemento <ImportoCorrIncentivo> dovrà essere indicato l’importo posto a conguaglio relativo al mese corrente;
- nell’elemento <ImportoArrIncentivo> dovrà essere indicato l’eventuale importo dell’incentivo, a partire dal mese di assunzione, e relativo ai mesi di competenza da gennaio 2018 a marzo 2020. Si sottolinea che la valorizzazione del predetto elemento può essere effettuata esclusivamente nei flussi UniEmens di competenza di aprile, maggio e giugno 2020.
I dati sopra esposti nell’UniEmens saranno poi riportati, a cura dell’Istituto, nel DM2013 “VIRTUALE” ricostruito dalle procedure come segue:
- con il codice “L499” avente il significato di “conguaglio incentivoassunzione donne vittime di violenza di genere;
- con il codice “L500” avente il significato di “arretrati incentivoassunzione donne vittime di violenza di genere”.
Ulteriori dettagli nel testo della circolare INPS N. 53 del 15 aprile 2020