Da oggi passa al 26% la tassazione dei redditi di natura finanziaria

Allo scopo di ottenere risorse finanziarie a copertura della riduzione del cuneo fiscale per i lavoratori dipendenti e per le imprese, il D.L. n. 66/2014, convertito nella Legge n. 89/2014 in vigore dallo scorso 24 giugno, ha previsto l’innalzamento del livello di tassazione dei redditi di natura finanziaria assoggettati a ritenuta alla fonte o ad imposta sostitutiva, portando l’aliquota di imposta dal 20 al 26%. L’aumento scatta a partire da oggi 1° luglio 2014.
 

Ambito di applicazione e decorrenza

La decorrenza delle nuove disposizioni varia a seconda della tipologia di reddito. In particolare, la nuova aliquota del 26% è applicabile:
  • ai dividendi e proventi assimilati percepiti dal 1° luglio 2014;
  • agli interessi e altri proventi derivanti da c/c e depositi bancari e postali, obbligazioni, titoli similari e cambiali finanziarie di cui all’art. 26, DPR n. 600/73 maturati dal 1° luglio 2014;
  • in caso di obbligazioni e titoli similari di cui all’art. 2, comma 1, D.Lgs. n. 239/96, agli interessi, premi e altri proventi di cui al citato art. 44, maturati dal 1° luglio 2014;
  • • ai proventi derivanti da riporti e pronti contro termine di cui alla lett. g-bis) del comma 1 dell’art. 44 del Tuir, nonché agli interessi ed altri proventi delle obbligazioni e titoli similari ex D.Lgs. n. 239/1996 dal giorno successivo alla data di scadenza del contratto di pronti contro termine stipulato anteriormente al 1° luglio 2014 e avente durata non superiore a 12 mesi;
  • ai redditi compresi nei capitali corrisposti in dipendenza di contratti di assicurazione sulla vita e di capitalizzazione di cui alle lett. g-quater) e g-quinquies) del comma 1 dell’art. 44 del TUIR, derivanti da contratti sottoscritti fino al 30.06.2014, sulla parte degli stessi maturati dal 1° luglio 2014;
  • ai proventi derivanti dalla gestione di masse patrimoniali ex art. 44, comma 1, lett. g), e alle plusvalenze ex art. 67, comma 1, lett. c-ter), TUIR riferite a partecipazioni ad OICR, realizzati dal 1° luglio 2014 in sede di rimborso, cessione o liquidazione delle quote / azioni. Sui proventi realizzati dal 1° luglio 2014 riferibili ad importi maturati fino al 30.06.2014 è applicabile la previgente misura;
  • in caso di gestione individuale di portafoglio ex art. 7, D.Lgs. n. 461/97, ai risultati maturati dal 1° luglio 2014.

Deroghe all’aumento della tassazione

L‘aumento al 26% della tassazione non si applica ad alcune tipologie di redditi di natura finanziaria "al fine di salvaguardare alcuni interessi generali di carattere pubblico oppure specifici interessi meritevoli di tutela da parte dell’ordinamento" (come precisato nella Circolare n. 19/E/2014 illustrativa della nuova disciplina).
In particolare, continua ad applicarsi l’imposta sostitutiva nella misura del 12,50% sugli interessi, premi e ogni altro provento derivanti dalle obbligazioni costituite da titoli pubblici italiani ed equiparati, come anche ai redditi di capitale derivanti da contratti di riporto, pronti contro termine e prestito titoli, aventi ad oggetto titoli di Stato e titoli equiparati, nonché ai redditi diversi di cui all’articolo 67, comma 1, lettera c-ter), del TUIR derivanti dalla cessione o dal rimborso dei predetti titoli.
Lo stesso regime agevolato è mantenuto per le obbligazioni emesse dagli Stati esteri inclusi nella cosiddetta “white list”, così come per le obbligazioni emesse dai loro enti territoriali.
Continua, inoltre, a rendersi applicabile l’aliquota nella misura 5% sui proventi derivanti dai titoli di risparmio per l’economia meridionale di cui all’articolo 8, comma 4, del decreto legge 13 maggio 2011, n. 707.
Sono state confermate poi le seguenti misure agevolate disposte sulla base di obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione Europea:
  • 5% sugli “interessi infragruppo”, ovvero sugli interessi corrisposti da società italiane a società estere consociate che rientrano nell’ambito applicativo della Direttiva 2003/49/CE (cosiddetta “Direttiva interessi e canoni”), qualora siano presenti i requisiti stabiliti dalla predetta direttiva con la sola eccezione della condizione di beneficiario effettivo;
  • 11% sugli utili corrisposti a fondi pensione istituiti negli Stati membri dell’Unione europea e negli Stati aderenti all’Accordo sullo Spazio economico europeo (SEE) inclusi nella white list;
  • 1,375% sugli utili corrisposti a società ed enti esteri soggetti all’imposta sul reddito delle società in Stati dell’Unione Europea e in Stati aderenti all’Accordo sul SEE inclusi nella white list e residenti in tali Stati, ai sensi dell’articolo 27, comma 3-ter, del D.P.R. n. 600 del 1973.
Con riferimento alle forme di previdenza complementare di cui al D.Lgs. n. 252/2005, viene aumentata dall’11% all’11,50% la misura dell’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi dovuta sul risultato netto maturato per l’anno 2014.
 

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