Detrazione 65% per il risparmio energetico: le spese agevolabili

L’Art. 1, della Legge Finanziaria 2007 ai commi 344, 345 346 e 347, ha introdotto una detrazione dall’IRPEF o dall’IRES pari oggi al 65%  delle spese sostenute  per la realizzazione di interventi che aumentino il livello di efficienza energetica degli edifici.
I beneficiari di queste detrazioni sono tutti i contribuenti, persone fisiche, professionisti, società, enti ed  imprese che sostengono spese per l’esecuzione degli interventi su edifici esistenti, su loro parti o su unità immobiliari esistenti di qualsiasi categoria catastale, anche rurali, posseduti o detenuti in locazione in comodato d’uso.
In particolare, le detrazioni vengono riconosciute se le spese sono state sostenute per interventi finalizzati ai seguenti  obiettivi :
  1. miglioramento delle prestazioni termiche dell’involucro dell’edificio (attraverso la coibentazione di solai, pareti o la sostituzione di serramenti o parti di essi – limite detraibile 60 mila euro)
  2.  installazione di pannelli solari  (limite detraibile 60mila euro)
  3.  sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale (limite detraibile 30mila euro)
  4.  riduzione del fabbisogno energetico per il riscaldamento dell’intero edificio  (limite detraibile 100mila euro )

Le spese agevolabili con la detrazioni Irpef del 65%

Nell’ OBIETTIVO 1 sono compresi:
  1. INSTALLAZIONE SERRAMENTI ED INFISSI AD ALTA CAPACITA’ ISOLANTE e COIBENTAZIONE DI PARETI VERTICALI TETTI E SOLAI . Si tratta  di coperture, pavimenti o strutture verticali (pareti generalmente esterne), finestre comprensive di infissi, delimitanti il volume riscaldato, verso l’esterno o verso vani non riscaldati, che rispettano i requisiti di trasmittanza “U”(dispersione di calore), espressa in W/m 2 K, definiti dal decreto del Ministro dello Sviluppo economico – tabella 2 – del 26 gennaio 2010. Sono agevolabili anche scuri, persiane, avvolgibili, cassonetti (se solidali con l’infisso) e suoi elementi accessori, purché tale sostituzione avvenga simultaneamente a quella degli infissi (o del solo vetro). In questo caso, nella valutazione della trasmittanza, può considerarsi anche l’apporto degli elementi oscuranti. Vi rientrano anche le opere provvisionali ed accessorie ad esempio: ponteggi, nuove soglie o davanzali, rifacimento intonaci etc . con le seguenti caratteristiche tecniche.
 
L’OBIETTIVO 2  riguarda  l’INSTALLAZIONE DI PANNELLI SOLARI (limite detraibile 60.000 euro) anche ad integrazione dell’impianto già esistente e con i seguenti requisiti tecnici :
  • pannelli e bollitori d’acqua devono essere garantiti per almeno cinque anni;
  • gli accessori e i componenti elettrici ed elettronici devono essere garantiti almeno due anni;
  • i pannelli solari devono possedere una certificazione di qualità conforme alle norme UNI EN 12975 o UNI EN 12976 rilasciata da un laboratorio accreditato.(Sono equiparate alle norme UNI EN 12975 e UNI EN 12976 le norme EN 12975 e EN 12976 recepite da un organismo certificatore nazionale di un Paese membro dell’Unione Europea o della Svizzera) 
NELL’OBIETTIVO 3 rientrano invece diversi interventi
  1. SOSTITUZIONE IMPIANTI CON CALDAIE A CONDENSAZIONE : nel caso di impianto di potenza nominale minimo di 100 kW il rendimento termico utile deve essere pari a 93+2logP, a carico pari al 1’005 della potenza e devono essere possibilmente installate valvole termostatiche a bassa inerzia termica sui termosifoni.
  2. SOSTITUZIONE O INTEGRAZIONE CON POMPE DI CALORE con coefficiente di prestazione (COP) e, in caso di climatizzazione estiva, un indice di efficienza energetica (EER) almeno pari ai pertinenti valori minimi, fissati nell’allegato I al DM 06.08.09 . Qualora siano installate pompe di calore elettriche dotate di variatore di velocità (inverter), i valori di cui all’allegato I sono ridotti del 5%).
  3. CALDAIE A BIOMASSA a  seguito della legge di Stabilità 2015 (L.190/2014 ) è agevolabile  con limite specifico  di 30.000 euro di detrazione per i lavori effettuati nel corso del 2015  sia  come sostituzione totale o parziale del vecchio generatore termico o come nuova installazione, sugli edifici esistenti. Sono richiesti i seguenti requisiti: un rendimento utile nominale minimo non inferiore all’85% (in base al punto 1 dell’Allegato 2 del DLgs. 28/2011); e  rispetto dei criteri e dei requisiti tecnici stabiliti dal provvedimento di cui all’articolo 290, comma 4, del DLgs. n°152 del 2006 . Le opere connesse agevolabili sono lo smontaggio e dismissione dell’impianto di climatizzazione invernale esistente; fornitura e posa in opera di tutte le apparecchiature termiche, meccaniche, elettriche ed elettroniche, delle opere idrauliche e murarie necessarie per la sostituzione, a regola d’arte, dell’impianto termico esistente con una caldaia a biomassa.
  4.  SCHERMATURE SOLARI (limite di 60.000 euro di detrazione).  A seguito della legge di Stabilità 2015 (L.190/2014 ) è agevolabile anche  l’installazione di sistemi di schermatura di cui all’Allegato M al DLgs 311 del 29/12/2006 effettuata tra il 1 gennaio e il 31 dicembre 2015.  Requisiti richiesti:   le schermature solari devono possedere una marcatura CE, se prevista.
 
Per l’OBIETTIVO 4) PREVISTO DALLA LEGGE ossia  "riduzione complessiva del fabbisogno energetico" non sono specificati i lavori necessari, che  possono essere gli stessi elencati sopra purché portino al raggiugimento dell’indice  specifico di prestazione energetica,  definito da una certificazione asseverata,   che tiene conto della forma funzione e ubicazione dell’edificio stesso. Il limite di 100mila euro  è quindi alternativo alle soglie specifiche per le varie tipologie di intervento.
 
Per ulteriori dettagli ed altri aspetti  si  può consultare  la Guida  sul sito dell’ Agenzia delle Entrate :www.agenziaentrate.gov.it
 
 
 
 

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