Detrazione Iva fatture acquisto: termini ridotti

Per le fatture emesse dal 1° gennaio 2017 sono in vigore i nuovi termini per esercitare il diritto alla detrazione dell'IVA sugli acquisti, e per registrare le fatture d'acquisto.

Con la Circolare 1/E/2018 del 17.01.2018 l'Agenzia si è finalmente espressa in merito alle nuove regole, chiarendo soprattutto la questione delle fatture a cavallo d'anno, che ha preccupato gli operatori durante la liquidazione IVA di dicembre 2017, e decidendo la non sanzionabilità per i comportamenti adottati in difformità ai principi contenuti nella Circolare 1/E/2018, ai fini della liquidazione IVA di dicembre 2017.

In base ai chiarimenti espresssi dall'Agenzia delle Entrate per esercitare correttamente il diritto alla detrazione non basta verificare il momento di esigibilità dell'IVA, ma occorre anche essere in possesso della fattura. Da qui l'esigenza per i cessionari/committenti di essere provvisti di un sistema che registri il momento di ricezione della fattura, come ad esempio lo scambio di fatture tramite PEC o tramite una piattaforma informatica.

 

Detrazione IVA: termini ridotti per detrarre l’Iva sugli acquisti

La Manovra Correttiva ha modificato il termine entro cui è possibile esercitare il diritto alla detrazione dell'Iva sugli acquisti (art. 19 del DPR 633/72): non più entro la dichiarazione relativa al 2° anno successivo a quello in cui è sorto il diritto alla detrazione, ma entro la dichiarazione relativa all'anno in cui il diritto alla detrazione è sorto.

La modifica attuata riguarda il termine ultimo entro cui è possibile esercitare il diritto alla detrazione, mentre non è stato modificato il momento in cui sorge tale diritto, che coincide con il momento in cui l'Iva diventa esigibile, ossia  quando l'operazione si considera effettuata ai fini Iva, e quindi:

  • per le cessioni di beni, al momento della consegna o spedizione, oppure anteriormente se a tale data è emessa fattura, pagato in tutto o in parte il corrispettivo, limitatamente all'importo fatturato o pagato;
  • per le prestazioni di servizi, all'atto del pagamento del corrispettivo, o anteriormente se sia stata emessa la fattura o pagato un acconto, limitatamente all'importo fatturato o pagato.

In base alla nuova regola, quindi, supponendo di aver acquisto beni in agosto del 2017, e di aver ricevuto la relativa fattura a settembre 2017, il diritto a detrarre l'Iva scade con i termini di presentazione del modello IVA 2018, periodo d'imposta 2017 (anno in cui il diritto alla detrazione è sorto), quindi entro il 30.04.2018. Secondo la regola precedente, invece, il diritto alla detrazione sarebbe scaduto più tardi, con il Modello IVA 2020 relativo periodo d'imposta 2019 (secondo anno successivo a quello in cui il diritto alla detrazione è sorto).

 

Detrazione Iva: nuovo termine per registrare le fatture d’acquisto

La Manovra Correttiva, in conseguenza alla modifica prevista per i termini di esercizio del diritto alla detrazione Iva, ha modificato anche l'art. 25 del DPR 633/72, relativo ai termini di annotazione nel registro IVA delle fatture d'acquisto.

In base al nuovo testo normativo la registrazione delle fatture d'acquisto e delle bollette doganali deve avvenire anteriormente alla liquidazione periodica nella quale è esercitato il diritto alla detrazione della relativa imposta, e comunque entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione annuale Iva relativa all'anno di ricezione della fattura e con riferimento al medesimo anno.

In precedenza, invece, il legislatore si limitava a stabilire come termine ultimo quello della dichiarazione annuale nella quale è esercitata la detrazione.

Supponendo, ad esempio, di aver acquistato beni nell'agosto 2017, e di aver ricevuto la relativa fattura a settembre 2017, l'annotazione nel registro Iva acquisti deve essere effettuata prima della liquidazione periodica in cui si intende detrarre l'Iva, e comunque entro il 30.04.2018, termine di presentazione del modello IVA 2018, periodo d'imposta 2017.

 

 

Detrazione IVA: I chiarimenti con la Circolare 1/E/2018

Le due modifiche illustrate sopra devono essere coordinate fra loro tenendo conto dei principi dettati dalla direttiva IVA (2006/112/CE), secondo cui per esercitare il diritto alla detrazione occorrono due presupposti:

  • che l'Iva sia esigibile (presupposto sostanziale);
  • che il cessionario/committente sia in possesso di una valida fattura (presupposto formale).

Quando entrambe le condizioni sono verificate il soggetto passivo può operare, previa registrazione della fattura, la detrazione dell'Iva. E tale diritto potrà essere esercitato, al più tardi, entro la data di presentazione della dichiarazione IVA relativa all'anno in cui entrambi i presupposti si sono verificati e con riferimento al medesimo anno.

Pertanto per esempio:

  • una fattura relativa ad un acquisto consegnato a dicembre 2017, ricevuta nel 2017, potrà essere registrata entro dicembre 2017 e confluire così nella liquidazione IVA di dicembre 2017, o al più tardi potrà essere registrata entro il 30.04.2018 in un'apposita sezione del registro IVA acquisti relativo alle fatture ricevute nel 2017. In questo secondo caso il relativo credito cocorrerà a formare il saldo della dichiarazione annuale IVA relativa al 2017;
  • una fattura relativa ad un acquisto consegnato a dicembre 2017, ricevuta il 20.01.2018 potrà essere registrata nella liquidazione periodica del mese di gennaio 2018 (da effettuarsi entro il 16.02.2018), oppure potrà essere annotata in contabilità al più tardi entro il 30.04.2019 in un'apposita sezione del registro IVA acquisti per evidenziare che l'imposta, non computata nelle liquidazioni periodiche IVA del 2019, concorre alla determinazione del saldo IVA 2018.

Tali chiarimenti sono stati forniti con la Circolare 1/E del 17/01/2018 dopo i termini previsti per la liquidazione periodica IVA relativa a dicembre 2017. L'Agenzia pertanto prevede che eventuali comportamenti difformi a tali chiarimenti, effettuati nella liquidazione periodica IVA di dicembre 2017 non saranno sanzionati, in ossequio ai principi dello Statuto del contribuente.

Nella Circolare l'Agenzia conferma la possibilità per il contribuente che non abbia esercitato il diritto alla detrazione di farlo attraverso la dichiarazione integrativa a favore, fatto salvo l'obbligo di regolarizzare la fattura d'acquisto.

 

Detrazione IVA: importante individuare con certezza la data di ricezione

In base ai chiarimenti forniti dall'Agenzia delle Entrate, con la Circolare 1/E/2018, è chiaro che diventa fondamentale per i cessionari e i comittenti (che hanno ordinato la merce o il servizio) individuare con esattezza il momento in cui ricevono la fattura. Come è già stato chiarito nel paragrafo precedente, infatti, oltre all'esigibilità è fondamentale il possesso di una valida fattura per poter esercitare il diritto alla detrazione dell'IVA sugli acquisti.

Detto ciò i cessionari e i committenti dovranno verificare in questo periodo di avere dei sistemi di gestione in grado di tracciare il momento di ricezione della fattura. Un esempio di sistema che garantisce la tracciabilità è l'utilizzo della fattura elettronica tramite il sistema di interscambio Sdi dell'Agenzia delle Entrate (utlizzato al momento nei rapporti con la pubblica amministrazione), ma anche lo scambio di fatture tramite PEC, oppure l'utilizzo di una piattaforma informatica in cui le fatture vengono caricate e messe a disposizione. Nel caso di consegna a mano o via posta ordinaria potrebbe esserci qualche difficoltà ad individuare un sistema che garantisca la tracciabilità, tuttavia già ora molte aziende utilizzano un ufficio di protocollo per numerare e datare in ordine progressivo i documenti ricevuti.