Dichiarazione imposta di bollo virtuale entro il 31 gennaio 2016
Entro il prossimo 31 gennaio, gli utenti che hanno ottenuto la necessaria autorizzazione all'assolvimento dell'imposta di bollo in modo virtuale, devono presentare l'apposita dichiarazione relativamente agli atti e documenti emessi nel 2015.
Il modello da utilizzare è stato rinnovato in quanto, con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate del 17 dicembre 2015, è stato approvato un nuovo modello di dichiarazione dell'imposta di bollo assolta in modo virtuale rispetto a quello precedentemente approvato con provvedimento del 14.11.2014.
Il nuovo modello, da inviare in via telematica:
- consente a banche, poste e società finanziarie, a seguito dell'interpretazione fornita dalla Circolare n. 16/E/2015, di indicare la modalità scelta di scomputo dell'acconto effettivamente versato nell'anno di riferimento della dichiarazione: se sulle rate bimestrali e/o sull'acconto dovuto per l'anno successivo;
- deve essere ora utilizzato anche per esprimere la volontà di rinunciare all’autorizzazione, in luogo dell’apposita comunicazione scritta all’ufficio territoriale competente.
L’imposta di bollo e l’assolvimento in modo virtuale
- acquistando presso un intermediario convenzionato (es.: tabaccheria) un apposito contrassegno;
- in modo virtuale.
Dichiarazione imposta di bollo virtuale: il nuovo modello
Tuttavia, con il provvedimento direttoriale del 17.12.2015, l'Agenzia delle Entrate ha approvato un nuovo modello di Dichiarazione dell’imposta di bollo assolta in modo virtuale, che aggiorna e sostituisce il precedente.
L'approvazione di un nuovo modello si è resa necessaria per inserire alcuni importanti aggiornamenti:
- è stato introdotto, nel quadro C ("Versamenti effettuati"), un apposito rigo per consentire a banche, Poste, enti e società finanziarie e imprese di assicurazioni, di scegliere la modalità di scomputo dell’acconto versato nell’anno di riferimento della dichiarazione:
- se sulle rate bimestrali;
- se sull'acconto dovuto per l'anno successivo;
- se sulle rate bimestrali e anche sull'acconto dovuto per l'anno successivo.
Ciò a seguito dell'interpretazione dell'art. 15-bis del D.P.R. n. 642/1972 fornita dalla Circolare n. 16/E/2015, la quale ha chiarito che tali soggetti, per “esigenze di liquidità”, possono, scomputare l’acconto effettivamente versato nell’anno precedente sulle rate bimestrali e/o sull’acconto per l’anno successivo, in base alla scelta che essi effettuano direttamente nella dichiarazione annuale.
- sono stati introdotti nuovi codici per l’indicazione che trattasi di dichiarazione “a zero” consuntiva, o "a zero" in caso di rinunzia o "a zero" in presenza di operazioni straordinarie.
Infatti, terminato il periodo transitorio (01.01.2015 – 31.12.2015), in cui, in caso di rinuncia all’autorizzazione, anche a seguito di un'operazione straordinaria, le dichiarazioni dovevano essere presentate ancora in formato cartaceo presso l’ufficio territoriale competente, dal 2016 il modello di dichiarazione imposta di bollo virtuale deve essere inviato per via telematica anche per esprimere la volontà di rinunciare all’autorizzazione, in luogo dell’apposita comunicazione scritta all’ufficio territoriale competente.
Il modello si compone ora, quindi, di un Frontespizio e 3 quadri (anziché 4):
- quadro A: Atti e documenti soggetti a imposta fissa;
- quadro B: Atti e documenti soggetti a imposta variabile;
- quadro C: Versamenti effettuati.