Fatturazione elettronica 2018: requisiti, compilazione e trasmissione

In base a quanto previsto dalla Legge di stabilità 2018, a partire dal 1° luglio 2018 la fatturazione elettronica sarà obbligatoria per:

  • le cessioni di benzina o di gasolio destinati ad essere utilizzati come carburanti per motori;
  • le prestazioni rese da soggetti subappaltatori nei confronti dell’appaltatore principale nel quadro di un contratto di appalto di lavori, servizi o forniture stipulato con una amministrazione pubblica.

Dal 1° gennaio 2019 l’obbligo sarà esteso a tutte le cessioni di beni e prestazioni di servizi tra imprese e verso i consumatori finali.

In questo approfondimento vediamo quali sono i requisiti della fattura elettronica, come deve essere compilata e come si trasmette.

 

Fattura elettronica 2018: cos’è

A livello normativo, la definizione di fattura elettronica si trova nel D.P.R 633/72- Istituzione e disciplina dell’imposta sul valore aggiunto. In particolare al comma 1 dell’articolo 21 viene specificato che
  1. per fattura elettronica si intende la fattura che è stata emessa e ricevuta in un qualunque formato elettronico
  2. Il ricorso alla fattura elettronica è subordinato all'accettazione da parte del destinatario;
  3. la fattura, cartacea o elettronica, si ha per emessa all'atto della sua consegna, spedizione, trasmissione o messa a disposizione del cessionario o committente. Elemento discriminante, quindi, per distinguere tra fatture “elettroniche” e “cartacee (CM 18/2014) non è il tipo di formato “originario” (elettronico o cartaceo) utilizzato per la propria creazione bensì la sua “emissione” e “ricezione” in un qualunque “formato elettronico”.

Come chiarito dall'Agenzia delle Entrate con il Provvedimento 89757/2018 del 30 aprile 2018 "la fattura elettronica è un documento informatico, in formato strutturato, trasmesso per via telematica al Sistema di Interscambio e da questo recapitato al singolo ricevente". 

 

Fattura elettronica: requisiti

 A norma dell'articolo 21 del D.P.R 633/72, affinché il documento venga considerato una fattura elettronica, occorre rispettare alcuni passaggi dal momento della sua emissione fino al termine del periodo di conservazione.
In particolare il soggetto passivo deve assicurare:
 
Requisiti fattura elettronica 2018
autenticità dell'origine
integrità del contenuto
leggibilità della fattura dal momento della sua emissione fino al termine del suo periodo di conservazione
 
Vediamoli singolarmente.
 
1. Autenticità dell'origine: Con autenticità dell'origine si intende che l’identità del fornitore/prestatore di beni/servizi (o dell’emittente della fattura se ci si avvale della emissione di terzi) devono essere certi (Note alla Dir. 45/2010/UE); in assenza di ciò la fattura non può definirsi “elettronica”. La garanzia dell’autenticità dell’origine di una fattura è obbligatoria sia per il fornitore che per l’acquirente/committente.
 
2. Integrità del contenuto: Con integrità del contenuto della fattura si intende che i dati obbligatori dell’art. 21 del DPR 633/72 non devono poter essere alterati. La garanzia dell’integrità del contenuto della fattura, analogamente all’autenticità dell’origine, è obbligatoria sia per il fornitore che per l’acquirente. A condizione che sia garantita l’invariabilità del contenuto obbligatorio della fattura, il relativo formato può essere convertito in altri formati (es: da word ad XML) attraverso specifiche tecnologie al fine di adattarli al proprio sistema informatico. Nel Provvedimento del 30 aprile 2018 dell'Agenzia delle Entrate viene previsto che "la fattura elettronica è un file in formato XML non contenente macroistruzioni o codici eseguibili tali da attivare funzionalità che possano modificare gli atti, i fatti o i dati nello stesso rappresentati".
 
3. Leggibilità: Con il requisito della leggibilità si intende che la fattura deve essere leggibile, conformemente a quanto previsto dalla Direttiva Comunitaria n. 2010/45/UE, e dalla Circolare Minsiteriale 18/2014, ossia:
  •  il documento e i suoi dati sono resi prontamente disponibili, anche dopo il processo di conversione, in una forma leggibile su schermo o tramite stampa
  • è possibile verificare che le informazioni del file elettronico originale non siano state alterate rispetto a quelle del documento leggibile presentato
  • è sufficiente disporre, per il periodo di archiviazione, di un visualizzatore adeguato e affidabile del formato elettronico delle fatture
  • la fattura può essere leggibile anche solo in sede di accesso, ispezione o verifica.

Modalità per garantire i requisiti di autenticità e integrità

Per quanta riguarda i requisiti di autenticità e integrità sono previste alcune modalità che ne garantiscano la soddisfazione. In particolare, è possibile garantirli  alternativamente con:
  • la firma elettronica qualificata o digitale dell’emittente (DCPM 22/02/2013) o del terzo che emette la fattura per conto del fornitore;
  • sistemi EDI di trasmissione elettronica dei dati ;
  • sistemi di controllo di gestione idonei ad assicurare un collegamento affidabile tra la fattura e la cessione dei beni o la prestazione dei servizi ad essa riferibile (per approfondimenti tecnici, si veda il contenuto della CM 18/2014).

 

Fattura elettronica cosa cambia con la legge di stabilità 2018

Come accennato sopra, l’obbligo di fatturazione elettronica è introdotto dal 1° luglio 2018 per le cessioni di benzina o di gasolio destinati ad essere utilizzati come carburanti per motori e per le prestazioni rese da soggetti subappaltatori nei confronti dell’appaltatore principale nel quadro di un contratto di appalto di lavori, servizi o forniture stipulato con una amministrazione pubblica.
L’obbligo di fatturazione elettronica sarà successivamente esteso a partire dal 1° gennaio 2019 a tutte le cessioni di beni e prestazioni di servizi tra imprese e verso i consumatori finali. Le fatture elettroniche saranno veicolate attraverso il Sistema di Interscambio (SdI), gestito dall’Agenzia delle Entrate, attualmente in uso per la fatturazione elettronica nei confronti della pubblica Amministrazione. Sono esonerati dall’obbligo di fatturazione elettronica i soggetti

  • che rientrano nel cosiddetto “regime di vantaggio”
  • che applicano il regime forfettario.

A seguito dell’introduzione della fatturazione elettronica, è prevista l’abrogazione della carta carburante.

Per i soggetti passivi dell'IVA esercenti arti e professioni e per le imprese ammesse al regime di contabilità semplificata sono previste ulteriori semplificazioni contabili e amministrative, che saranno disciplinate da un provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate.

Lo scopo di questi nuovi adempimenti è di aumentare la capacità dell’amministrazione di prevenire e contrastare efficacemente l’evasione fiscale e le frodi IVA, ed incentivare l’adempimento spontaneo. L’Agenzia delle entrate disporrà in tempo reale di tutte le informazioni contenute nelle fatture emesse e ricevute dagli operatori economici e potrà effettuare un controllo tempestivo e automatico della corrispondenza tra l’IVA dichiarata e pagata e le fatture emesse e ricevute. L’obbligo di fatturazione elettronica promuoverà la digitalizzazione e la semplificazione amministrativa, efficientando i processi gestionali delle imprese, rendendole più competitive e trasparenti.

 

Fattura elettronica 2018: le indicazioni delle Entrate

Il 30 aprile 2018 con la Circolare 8/E e con il Provvedimento 89757/2018 l'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito alla fatturazione elettronica, in quanto come anticipato a partire dal 1° luglio 2018, la cessione di benzina o gasolio destinati ad essere utilizzati come carburanti per motori dovrà pertanto necessariamente essere documentata con l’emissione di fattura elettronica. Le cessioni vanno riferite alla benzina e gasolio destinati a essere utilizzati come carburanti per motori per uso autotrazione, pertanto l’anticipazione dell’obbligo di fatturazione elettronica al 1° luglio 2018 non riguarda, ad esempio, le cessioni di benzina per motori che fanno parte di gruppi elettrogeni, impianti di riscaldamento, attrezzi vari, utensili da giardinaggio e così via.

Il contenuto di qualsiasi fattura è regolato, in generale, dagli articoli 21 e 21-bis del decreto IVA. Come sottolineato nel documento di prassi, tra gli elementi individuati come obbligatori da tali disposizioni, con specifico riferimento ai carburanti, non figura la targa o altro estremo identificativo del veicolo al quale sono destinati (casa costruttrice, modello, ecc.), come invece previsto per la c.d. “scheda carburante”. Ne deriva che tali elementi non dovranno necessariamente essere riportati nelle fatture elettroniche, ma possono comunque essere inseriti in maniera facoltativa.

Attenzione: occorre ricordare che se si effettuano, contestualmente o in momenti diversi, più operazioni che trovano esposizione in un’unica fattura, qualora alcune di esse siano soggette ai nuovi obblighi di documentazione elettronica imporranno tale forma all’intero documento. Per esempio, se un soggetto passivo si rifornisce di benzina per il proprio veicolo aziendale presso l’impianto stradale di distribuzione e contestualmente fa eseguire qualche intervento come riparazione /sostituzione parti, lavaggio, ecc la fattura che documenta cumulativamente tali operazioni dovrà necessariamente essere rilasciata in forma elettronica.

Per quanto riguarda le fatture differite sarà comunque possibile emettere un'unica fattura entro il 15 del mese successivo, che riepiloghi tutte le operazioni avvenute nel mese precedente tra i medesimi soggetti. 

Infine, per quanto riguarda la registrazione e la conservazione delle fatture, dal 1° luglio 2018 saranno messi a disposizioni dall'Agenzia delle Entrate una serie di servizi per agevolare e rendere poco onerosa la fase di predisposizione, trasmissione e conservazione delle fatture elettroniche. Con particolare riferimento alla conservazione, viene specificamente segnalato che, per chi aderirà ad apposito accordo di servizio (mediante modalità online), tutte le fatture elettroniche emesse o ricevute dall’operatore attraverso il SdI saranno portate in conservazione utilizzando il servizio reso gratuitamente disponibile dall’Agenzia delle entrate.

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