Forfetari: obblighi informativi del quadro RS in UNICO PF 2016

Una delle novità introdotte nelle dichiarazioni dei redditi 2016, relative al periodo d’imposta 2015, è stata l’introduzione nel quadro RS del prospetto: Regime forfetario per gli esercenti attività di impresa, arti e professioni-obblighi informativi. La compilazione di questo prospetto riduce le semplificazioni fiscali, contabili e informative di cui godono coloro che aderiscono al regime, in quanto devono essere indicati i dati dei percettori di redditi non soggetti a ritenuta unitamente ad altri costi specifici.

Ecco nel dettaglio come va compilato.

Per i requisiti di accesso al regime, i limiti, la determinazione del reddito e  le semplificazioni del regime forfetario vi rimandiamo alla lettura dell’articolo: Regime forfetario: le novità 2016 e le risposte di Telefisco

 

Obblighi informativi per i forfetari nell’Unico 2016

Il comma 73 della Legge di stabilità 2015 esclude i forfetari dall’applicazione degli studi di settore ma prevede che, con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate (recante l’approvazione dei modelli da usare per le dichiarazioni dei redditi) siano individuati specifici obblighi informativi da indicare nella dichiarazione dei redditi.

Al riguardo, il quadro RS del modello di dichiarazione “Unico 2016–PF” approvato con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate prevede un nuovo prospetto denominato “Regime forfetario per gli esercenti attività d’impresa, arti e professioni – Obblighi informativi”. Il prospetto deve essere compilato dai soli contribuenti che hanno applicato il regime forfetario nel periodo d'imposta 2015.

Il nuovo prospetto è così suddiviso:

1. Nella prima parte del prospetto devono essere indicati i dati dei redditi erogati per i quali all’atto del pagamento non è stata operata la ritenuta alla fonte compilando i righi RS371, RS372 e RS373 con i redditi ed il codice fiscale del percettore. Questi dati pur dettati dall'esigenza di controllare i compensi corrisposti, in parte vanificano la semplificazione concessa ai forfetari che non sono tenuti ad applicare la ritenuta d'acconto come sostituti di imposta, ne alla compilazione della CU e 770, nè alla registrazione delle fatture…. ma devono tenere memoria delle operazioni per l'indicazione in questo nuovo prospetto.

2. Nella seconda parte del prospetto devono essere comunicati i dati degli esercenti attività d’impresa in merito a:

  • al numero complessivo delle giornate di lavoro retribuite ai dipendenti;
  • al numero complessivo dei mezzi di trasporto/veicoli posseduti nello svolgimento dell’attività alla data di chiusura del periodo d’imposta. Si ricorda che concorrono al 50% i beni utilizzati in uso promiscuo per l’attività d’impresa e per scopi personali (come appunto le autovetture) indipendentemente da quanto previsto da specifiche norme presenti nel Testo Unico delle imposte sui redditi.
  • all’ammontare del costo sostenuto per l’acquisto di materie prime e sussidiarie, semilavorati e merci;
  • ai costi sostenuti per il godimento di beni di terzi (canoni di leasing, royalties…) 

3. Nella terza parte del prospetto devono essere comunicati i dati degli esercenti attività di lavoro autonomo in merito al:

  • numero complessivo delle giornate di lavoro retribuite ai dipendenti
  • ai compensi corrisposti a terzi per l’attività professionale e artistica (ad esempio quando si paga il commercialista per l'assistenza, il consulente del lavoro per le buste paga, …)
  • ai consumi (i servizi telefonici; energia elettrica; carburanti, lubrificanti e simili utilizzati esclusivamente per la trazione di autoveicoli)

Come specificato nelle istruzioni, in merito agli obblighi informativi per i dipendenti è necessario che sia gli esercenti arti e professioni, sia i lavoratori autonomi comunichino i dati nel seguente modo:

lavoratori dipendenti a tempo pieno con contratto d’inserimento, a termine, lavoranti a domicilio

In base ai modelli di denuncia telematica relativi al periodo d’imposta 2015

Personale con contratto di somministrazione

Si divide per 8 il numero complessivo di ore ordinarie lavorate, desumibile dalle fatture rilasciate dall’agenzia di somministrazione

Lavoratori dipendenti assunti a contratto parziale, contratto di lavoro intermittente o con contratto di lavoro ripartito

Si moltiplica per 6 e si divide per 100 il numero complessivo delle settimane utili per determinare la prestazione pensionistica

apprendisti

In base ai modelli di denuncia telematica, se è a tempo parziale si moltiplica per 6 e si divide per 100 il numero complessivo delle settimane utili per determinare la prestazione pensionistica

 

Si precisa che in ogni caso non è possibile superare il limite di 5.000 euro lordi per costi di lavori accessorio, lavoro dipendente e per i compensi ai collaboratori; pena la fuori uscita dal regime forfetario.