Il punto sulla web tax in attesa dei decreti attuativi

Come noto, i commi da 1011 a 1019 della Legge n. 205/2017 hanno introdotto la nuova imposta sulle transazioni digitali relative a prestazioni di servizi effettuate tramite mezzi elettronici (cd. “Web tax”).

La web tax è applicabile alle prestazione rese nei confronti di:

i) soggetti residenti sostituti d'imposta di cui all’art. 23, comma 1, D.P.R. 600/1973 (sostituti d’imposta), diversi dai contribuenti minimi/forfetari;

ii) stabili organizzazioni di soggetti non residenti in Italia.

Per servizi effettuati tramite mezzi elettronici si intendono “quelli forniti attraverso internet o una rete elettronica e la cui natura rende la prestazione essenzialmente automatizzata, corredata da un intervento umano minimo e impossibile da garantire in assenza della tecnologia dell'informazione”.

Sulla scorta delle citate disposizioni di legge, la nuova imposta sulle transazioni digitali relative a prestazioni di servizi effettuati tramite mezzi elettronici è dovuta, se si superano le 3.000 transazioni annue, ed è trattenuta dai committenti che pagano il servizio; la misura dell’aliquota è fissata al 3% calcolata sui corrispettivi, al netto dell’Iva, di tali prestazioni[1].

L’obiettivo del Legislatore è chiaramente quello di intercettare le imprese, spesso multinazionali estere, che – operando con il web – sfuggono con facilità all’imposizione dei redditi prodotti in Italia per via dell’assenza di una base fissa nel nostro Paese.

La nozione di stabile organizzazione

In tale contesto, sono state introdotte anche delle modifiche nella nozione di stabile organizzazione. Infatti, il comma 1010 della citata Legge n. 205/2017 ha integrato la definizione di stabile organizzazione contenuta nell’art. 162 del TUIR, precisando le tipologie escluse dal concetto di stabile organizzazione. Nel merito, è stata aggiunta – al comma 2 del menzionato articolo del TUI – la nuova lett. f-bis) con lo scopo di comprendere in tale nozione “una significativa e continuativa presenza economica nel territorio dello Stato costruita in modo tale da non fare risultare una sua consistenza fisica nel territorio stesso”.

Allo stesso tempo, le modifiche recate ai commi 4 e 7, del predetto art. 162, definiscono le esclusioni dal concetto di “stabile organizzazione” nel quale non possono ricomprendersi:

a) l’uso di una installazione ai soli fini di deposito / esposizione / consegna di beni o merci appartenenti all'impresa;

b) la disponibilità di beni o merci appartenenti all'impresa immagazzinati ai soli fini di deposito / esposizione / consegna;

c) la disponibilità di beni o merci appartenenti all'impresa immagazzinati ai soli fini della trasformazione da parte di un’altra impresa;

d) la disponibilità di una sede fissa di affari utilizzata ai soli fini di acquistare beni o merci o di raccogliere informazioni per l’impresa;

e) la disponibilità di una sede fissa di affari utilizzata ai soli fini dello svolgimento, per l’impresa, di ogni altra attività;

f) la disponibilità di una sede fissa di affari utilizzata ai soli fini dell’esercizio combinato delle attività menzionate nelle lett. da a) ad e)[2].

A mente del comma 5 dell’art. 162 cit., le suddette esclusioni non si applicano ad una sede fissa di affari utilizzata o gestita da un’impresa se la stessa – o un’impresa strettamente correlata – svolge l’attività nello stesso luogo o in altro luogo in Italia e:

i) lo stesso luogo o l’altro luogo costituisce una stabile organizzazione per l’impresa o per l’impresa strettamente correlata;

ii) l’attività complessiva risultante dalla combinazione delle attività svolte dalle 2 imprese nello stesso luogo, o dalla stessa impresa o dalle imprese strettamente correlate[3] nei 2 luoghi, non sia di carattere preparatorio o ausiliario;

iii) purché le attività svolte dalle 2 imprese nello stesso luogo o dalla stessa impresa o dalle imprese strettamente correlate nei 2 luoghi, costituiscano funzioni complementari che siano parte di un complesso unitario di operazioni d’impresa.

A mente, inoltre, del successivo comma 6 dell’art. 162, qualora un soggetto agisca in Italia per conto di un’impresa non residente e abitualmente concluda contratti o operi ai fini della conclusione di contratti senza modifiche sostanziali da parte dell’impresa e detti contratti siano:

i) in nome dell'impresa;

ii) relativi al trasferimento della proprietà o alla concessione del diritto di utilizzo, di beni dell’impresa o che quest’ultima ha il diritto di utilizzare;

iii) relativi alla fornitura di servizi da parte dell’impresa;

iv) l’impresa è considerata avente una stabile organizzazione in Italia in relazione ad ogni attività svolta dal soggetto per conto dell'impresa, a meno che le attività di quest’ultimo siano limitate allo svolgimento delle attività escluse ex lege dal concetto di stabile organizzazione a mente del precedente comma 4, attività che, anche se esercitate per mezzo di una sede fissa di affari, non permetterebbero di considerare detta sede fissa una stabile organizzazione[4].

La web tax ancora in attesa del decreto attuativo del MEF

Le suddette norme demandavano al MEF l’emanazione di un apposito Decreto applicativo delle nuove disposizioni.

Nel merito, il comma 1012 della richiamata Legge n. 205, stabilisce che le prestazioni di servizi da assoggettare alla nuova web tax debbano essere individuate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da emanare entro il 30 aprile 2018.

Con il predetto decreto, inoltre, dovranno[5] essere stabilite le modalità applicative dell’imposta, ivi compresi gli obblighi dichiarativi e di versamento, nonché eventuali casi di esonero. Inoltre, con uno o più provvedimenti direttoriali potranno essere individuate ulteriori modalità di attuazione della disciplina in esame.

Tutte le disposizioni sopra citate, a mente del comma 1017 dell’articolo unico della Legge n. 205 cit., si applicano a decorrere dal 1º gennaio dell’anno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto di attuazione, che dovrà individuare le prestazioni tassabili, previsto dal precedente comma 1012.

Va detto che, allo stato, i suddetti decreti non sono stati ancora emanati e i termini fissati dal comma 1012 non possono essere intesi a pena di decadenza. Pertanto non si può escludere che tali previsioni possano finanche slittare oltre il 2019. Peraltro, va detto, l’entrata in vigore e l’applicazione della web tax italiana è fortemente osteggiata a livello europeo laddove si sta cercando di definire una modalità di tassazione condivisa e non limitata ai singoli Stati.


[1] La nuova imposta, pari al 3%: i) va applicata all’ammontare del corrispettivo dovuto per la singola transazione al netto IVA ed è dovuta indipendentemente dal luogo di conclusione della transazione; ii) si applica nei confronti del prestatore, residente o non residente, che effettua nel corso di un anno solare più di 3.000 transazioni; iii) è prelevata all’atto del pagamento del corrispettivo da parte del committente, con obbligo di rivalsa nei confronti del prestatore, salvo il caso in cui quest’ultimo indichi in fattura (o altro documento da inviare unitamente alla fattura) di non superare il predetto limite di 3.000 transazioni; iv) va versata entro il giorno 16 del mese successivo a quello di pagamento del corrispettivo.

[2] Secondo quanto stabilito dal comma 4-bis della norma in commento, le disposizioni del comma 4 si applicano a condizione che le attività di cui alle lettere da a) a e) o, nei casi di cui alla lettera f), l'attività complessiva della sede fissa d'affari siano di carattere preparatorio o ausiliario.

[3] Ai fini delle disposizioni dell’art. 162, D.P.R. 917/1986, un soggetto è strettamente correlato ad un’impresa se: i) l’uno ha il controllo dell’altra ovvero entrambi sono controllati dallo stesso soggetto; ii) l’uno possiede direttamente o indirettamente più del 50% della partecipazione dell’altra (nel caso di una società, più del 50% del totale dei diritti di voto e del capitale sociale); iii) entrambi sono partecipati da un altro soggetto, direttamente o indirettamente, per più del 50% della partecipazione (nel caso di una società, per più del 50% del capitale sociale).

[4] A norma del comma 7, le previsioni del comma 6 non si applicano nel caso in cui il soggetto, che opera in Italia per conto di un’impresa non residente, svolge la propria attività in qualità di agente indipendente e agisce per l’impresa nell’ambito della propria ordinaria attività. Tuttavia, qualora un soggetto operi esclusivamente o quasi esclusivamente per conto di una o più imprese alle quali è strettamente correlato, lo stesso non è considerato un agente indipendente, in relazione a ciascuna di tali imprese.

[5] Cfr., in tal senso, il comma 1015 dell’articolo unico della Legge n. 205 citata.