Modello Redditi SC 2018: ACE all’1,6%

L’Agenzia delle Entrate, con il provvedimento n. 24824 del 30 gennaio 2018 ha reso noto lo schema del modello Redditi SC 2018, con le relative istruzioni, riportando alcune novità per quanto riguarda il quadro RS.
Tra le tante novità, ci soffermiamo su quella relativa al prospetto dedicato all’indicazione dell’agevolazione ACE.

Come calcolare la deduzione ACE

Il prospetto per la deduzione ACE è compilato dai soggetti che fruiscono della deduzione c.d. “ACE” dal reddito complessivo netto secondo le disposizioni previste dall’art. 1 del DL 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni.

Il prospetto “Deduzione ACE”, novità per quest’anno, è utilizzato anche in applicazione del regime di esenzione degli utili e delle perdite delle stabili organizzazioni “branch exemption”.
Applicazione dell’aliquota all’1,6%
L’importo ammesso in deduzione corrisponde al rendimento nozionale del nuovo capitale proprio valutato, per il periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2017, mediante l’applicazione dell’aliquota dell’1,6% alla variazione in aumento del suddetto capitale rispetto a quello esistente alla chiusura dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2010.
Aliquota che, dall’ottavo periodo d’imposta successivo all’entrata in vigore della disciplina ACE, ossia dal 2018, scende all’1,5%.
Le disposizioni di attuazione dell’agevolazione sono state stabilite con il decreto del Ministero dell’economia e delle finanze del 14 marzo 2012 e, successivamente, con il decreto del Ministero dell’economia e delle finanze del 3 agosto 2017. Con gli stessi provvedimenti sono state stabilite disposizioni aventi finalità antielusiva specifica.

La parte del rendimento nozionale che supera il reddito complessivo netto dichiarato:
• è computata in aumento dell’importo deducibile dal reddito dei periodi d’imposta successivi;
• quindi è fruibile come credito d’imposta applicando a questa eccedenza l’aliquota di cui all’art. 77 del TUIR (aliquota del 24%).

Il credito d’imposta è utilizzato in diminuzione dell’IRAP e va ripartito in cinque quote annuali di pari importo.

Il capitale proprio esistente alla chiusura dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2010 è costituito dal patrimonio netto risultante dal relativo bilancio, senza tener conto dell’utile del medesimo esercizio.

Variazioni in aumento ed in diminuzione
Rilevano tra le variazioni in aumento da indicare nella colonna 1 del rigo RS113:
• i conferimenti in denaro (compresi quelli versati per acquisire la qualificazione di soci o partecipanti, la rinuncia incondizionata dei soci al diritto alla restituzione dei crediti verso la società e la compensazione dei crediti in sede di sottoscrizione di aumenti del capitale);
• gli utili accantonati a riserva, ad esclusione di quelli destinati a riserve non disponibili; ai fini della determinazione della variazione relativa a tali utili accantonati a riserva sono rilevanti le seguenti ipotesi di rettifiche operate in sede di prima adozione dei principi contabili:
– eliminazione di costi di ricerca e pubblicità non più capitalizzabili;
– utilizzo del criterio del costo ammortizzato;
Non assumono rilevanza le riserve formate con utili:
– derivanti dalla valutazione al fair value degli strumenti finanziari derivati;
– derivanti da plusvalenze iscritte per effetto di conferimenti d’azienda o di rami d’azienda.
Per le aziende e le società di nuova costituzione si considera incremento tutto il patrimonio conferito.
Quanto alle variazioni in diminuzione, da inserire nella colonna 2 del rigo RS113, abbiamo:
• le riduzioni del patrimonio netto con attribuzione, a qualsiasi titolo, ai soci o partecipanti;
• gli acquisti di partecipazioni in società controllate;
• gli acquisti di aziende o di rami di aziende.

Per i soggetti diversi da quelli che svolgono attività finanziarie ed assicurative di cui alla sezione K dell’ATECOFIN 2007, ad eccezione delle holding non finanziarie, la variazione in aumento del capitale proprio non ha effetto fino a concorrenza dell’incremento delle consistenze dei titoli e valori mobiliari diversi dalle partecipazioni rispetto a quelli risultanti dal bilancio relativo all’esercizio in corso al 31 dicembre 2010 (art. 5, comma 3, del decreto 3 agosto 2017).

Il momento in cui rilevano gli incrementi si distingue a seconda del tipo di incremento:
• quelli derivanti da conferimenti in denaro a partire dalla data del versamento;
• quelli derivanti dalla rinuncia ai crediti dalla data dell’atto di rinuncia;
• quelli derivanti dalla compensazione dei crediti in sede di sottoscrizione di aumenti del capitale sociale dalla data in cui assume effetto la compensazione;
• quelli derivanti dall’accantonamento di utili a partire dall’inizio dell’esercizio in cui le relative riserve sono formate.

Quanto ai decrementi, invece, questi si considerano a partire dall’inizio dell’esercizio in cui gli stessi si sono verificati.

In ciascun esercizio la variazione in aumento non può comunque eccedere il patrimonio netto risultante dal relativo bilancio.

Se il periodo di imposta è superiore o inferiore a un anno, la variazione in aumento va ragguagliata alla durata del periodo stesso.

Per le società e gli enti commerciali non residenti di cui all’art. 73, comma 1, lettera d), del TUIR, l’agevolazione è fruibile dalle stabili organizzazioni nel territorio dello Stato con riguardo alla variazione in aumento del fondo di dotazione rispetto a quello esistente alla chiusura dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2010.

ACE anche in regime branch exemption

Le disposizioni relative all’ACE si applicano anche alle stabili organizzazioni di imprese residenti di cui all’articolo 168 ter del decreto del TUIR ai sensi del provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate del 28 agosto 2017 (punto 7.8), con riferimento alla variazione in aumento del fondo di dotazione rispetto a quello esistente alla chiusura dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2010.

Pertanto, anche per l’esercizio del regime della ”branch exemption” viene compilato il prospetto RS113 “Deduzione per capitale investito proprio (ACE)”.

Per ogni stabile organizzazione in regime di branch exemption è compilato un distinto modulo del presente quadro e nella colonna 15 del rigo RS113 va indicato il codice dello Stato o territorio estero (rilevato dalla tabella “Elenco dei Paesi e territori esteri”), in cui è localizzata la stabile organizzazione.

Il contribuente può interpellare l’amministrazione ai sensi dell’art. 11, comma 1, lett. b), della legge 212 del 2000 (Statuto del contribuente) al fine di dimostrare che in relazione alle disposizioni con finalità antielusiva specifica le operazioni effettuate non comportano duplicazioni dell’agevolazione.

Il contribuente che intende fruire dell’agevolazione ma non ha presentato l’istanza di interpello prevista ovvero, avendola presentata, non ha ricevuto risposta positiva, deve esporre, nel rigo RS115, gli elementi conoscitivi ivi indicati con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate.
In particolare, nel rigo RS115 va indicato:
• in colonna 1, il codice 1, in caso di mancata presentazione dell’istanza di interpello, o il codice 2, in caso di presentazione dell’istanza di interpello, in assenza di risposta positiva.