Nuovi libretti impianto di riscaldamento da giugno 2014

A partire dal 1° giugno 2014 gli impianti termici devono essere muniti del nuovo libretto e per i controlli di efficienza energetica andranno utilizzati moduli diversi.
Come noto il libretto  di impianto e le verifiche di efficenza sono  obbligatori  periodicamente per tutti i sistemi di riscaldamento già da molti anni  (L. 46/1990, L. N. 10 del 9 gennaio 1991, DPR N. 412 del 26 agosto 19939 . 
L’anno scorso  con il recepimento della direttiva europea   il Governo è intervenuto con il decreto n 74/2013 che tiene conto anche dello sviluppo tecnologico intervenuto. 
 
Una delle novità dell’ìintervento normativo consisteva nella diversa periodicità dei controlli . Dallo scorso luglio  gli interventi per la verifica dell’efficienza energetica ( cd. controllo  fumi ) sono obbligatori per i sistemi di riscaldamento con potenza maggiore di 10 kw e di condizionamento maggiori di 12 kw,   in caso di modifiche agli impianti e comunque ogni quattro anni , nel caso di  caldaie a gas o metano delle singole unità immobiliare o ogni due per gli impianti condominiali, se superiori ai 100 kWw (salvo diverse indicazioni regionali).
La manutenzione ordinaria ( pulizia della caldaia) è invece è prevista dal fabbricante dell’impianto e va verificata  al moneto dell’installazione e collaudo.
Ricordiamo che il responsabile del libretto della caldaia è il proprietario dell’impianto stesso o l’occupante, se diverso dal proprietario o l’amministratore di condominio in caso di edifici plurifamiari. Essi possono delegare per iscritto la responsabilità ad un’impresa o ad un tecnico abilitato (L. 46/1990)   che assume pertanto il ruolo di “terzo responsabile”.Il libretto viene compilato per la prima volta dall’installatore, all’atto della messa in funzione .
 Dei rapporti di efficienza energetica è invece responsabile il manutentore, che ha anche l’obbligo di trasmetterli agli enti locali che tengono aggiornato il catasto e organizzano anche i controlli con campagne ispettive a campione.
Nel documento è indicato il risultato dei controlli, che devono essere conformi a quanto previsto dalle norme Uni o ai limiti indicati dal Dpr 74/2013. In caso contrario, il rapporto risulterà negativo e l’impianto sarà da sostituire.
 
Le sanzioni in caso di inadempienze sono ancora quelle previste dal Dlgs 192/2005 o da altre eventuali disposizioni delle Regioni. Si va da 500 ai 3mila euro a carico di proprietario, conduttore, amministratore di condominio o terzo responsabile. Da mille ai 6mila euro per l’operatore incaricato che non provvede a redigere e sottoscrivere il rapporto di controllo tecnico. 

Il nuovo libretto di impianto

Con la pubblicazione del nuovo modello, dal 1° giugno il responsabile dovrà sostituire il vecchio libretto con il nuovo trascrivendo i dati identificativi dell’impianto e continuando poi a consegnarlo ad ogni controllo al manutentore per l’aggiornamento.
Il nuovo libretto è stato studiato da un gruppo di lavoro coordinato dal Cti, il Comitato termotecnico italiano e si adegua ai progressi tecnologici che hanno visto recentemente un grande ampliamento nell’offerta con la diffusione di nuovi sistemi, come le pompe di calore geotermiche, i cogeneratori, il teleriscaldamento o i dispositivi alimentati da fonte rinnovabile (solare, biomasse, etc).
il nuovo libretto sarà quindi costituito da diverse schede relative ai vari componenti dell’impianto, nei vari modelli, personalizzabile per ogni utente. Differenziati saranno anche i moduli da utilizzare per le verifiche di efficienza energetica a seconda del funzionamento dell’impianto:
 
• di riscaldamento con generatore a fiamma e combustione;
• condizionamento,
• teleriscaldamento
• impianti di co-trigenerazione.
 
Il nuovo modello di libretto di impianto è scaricabile dal sito del Ministero dello sviluppo economico.
 
In Allegato:
 
Libretto di impianto
  •  Allegato I – Libretto impianto e istruzioni per la compilazione
Rapporto di controllo di efficienza energetica
  • Allegato II – Rapporto di controllo di efficienza energetica tipo 1 – Gruppi termici
  • Allegato III – Rapporto di controllo di efficienza energetica tipo 1 – Gruppi frigo
  • Allegato IV – Rapporto di controllo di efficienza energetica tipo 1 – Scambiatori
  • Allegato V – Rapporto di controllo di efficienza energetica tipo 1 – Cogeneratori
  • Note per la compilazione dei rapporti di controllo di efficienza energetica

Allegati:

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *