Oic 29 – Correzione errori, cambiamenti principi e stime

Il nuovo principio contabile Oic 29 disciplina il trattamento contabile e l’informativa da fornire nella nota integrativa degli eventi che riguardano:
– i cambiamenti di principi contabili
– i cambiamenti di stime contabili
– la correzione di errori
– gli eventi e operazioni straordinari
– i fatti intervenuti dopo la chiusura dell’esercizio.
 
 
 

Acuni spunti pratici sul principio contabile Oic 29 dedicato alla correzione di errori

Per il principio contabile Oic 29 la correzione degli errori si effettua rettificando la voce patrimoniale che a suo tempo fu interessata dall’errore, imputando la correzione dell’errore al conto economico dell’esercizio in corso, alla voce “proventi ed oneri straordinari – componenti di reddito relativi ad esercizi precedenti” (E20 e E21).
Se si cambiano i principi contabili (art. 110 c. 6 Tuir): e’ obbligatorio comunicare all’Agenzia delle Entrate il cambiamento totale (o parziale) dei criteri di valutazione, cioè delle regole di valutazione seguite per la formazione del bilancio d’esercizio; a partire dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2013 la comunicazione avviene direttamente in dichiarazione (Unico SC 2014 RS 144; Unico SP 2014 RS 120);
Per l‘errore nella contabilizzazione di un costo o di un ricavo nel corretto esercizio di competenza, oggi e’ possibile il recupero del componente non correttamente contabilizzato in un successivo esercizio (Circolare 31/E/2013: Unico 2014 – RF – Codici specifici per le variazioni fiscali – RS – Prospetto «Errori contabili»; IRAP 2014 – IC – Codici specifici per le variazioni fiscali – Sezione XIII – «Errori contabili».
 
Per consultare il principio contabile completo vai sul sito della Fondazione Oic
 
 
 

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *