Patrocinio gratuito: compensazione dei crediti per gli avvocati

La Legge di Stabilità 2016 (art. 1 commi 778-780) ha previsto, a decorrere dal 2016, la possibilità per gli avvocati ammessi al patrocinio gratuito a spese dello Stato di:

  • compensare quanto dovuto per imposte e tasse (Iva compresa), con crediti per spese di giustizia nei confronti dello Stato;
  • pagare i contributi previdenziali per i dipendenti mediante cessione, anche parziale, dei crediti entro il limite massimo pari all'ammontare dei crediti stessi, aumentato dell'Iva e del contributo previdenziale per gli avvocati. Tali cessioni sono esenti da ogni imposta di bollo e di registro.

La Legge di Stabilità demandava l'attuazione della norma con un decreto, emanato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze il 15.07.2016, e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.174 del 27.07.2016.

 

Patrocinio gratuito: definizione e limite reddituale

L'agevolazione introdotta dalla Legge di Stabilità 2016 può essere usufruita dagli avvocati  che vantano crediti per spese, diritti ed onorari di avvocati, sorti a seguito di patrocinio a spese dello Stato.

Il patrocinio a spese dello Stato è, come fa intendere la parola stessa, l’assistenza giudiziaria gratuita pagata dallo Stato, per la difesa del cittadino non abbiente.

Esiste un limite reddituale entro cui un cittadino può essere ammesso al patrocinio gratuito, recentemente aggiornato con Decreto del 7.5.2016, ed è pari a 11.528,41 Euro Tale limite si riferisce al reddito imponibile ai fini dell'imposta personale sul reddito, risultante dall'ultima dichiarazione.

Nel caso in cui il soggetto interessato conviva con il coniuge o con altri familiari:

  • il limite è aumentato di 1.032,91 Euro per ogni familiare convivente;
  • il reddito è costituito dalla somma dei redditi conseguiti nel medesimo periodo da ogni componente della famiglia, compreso l'interessato.
 

 

Condizioni per la compensazione dei crediti degli avvocati

Gli avvocati che vantano crediti sorti a seguito di patrocinio gratuito possono compensarli con le imposte e le tasse dovute, nel rispetto delle seguenti condizioni:

  • i crediti devono essere liquidati dall’Autorità giudiziaria con Decreto di pagamento di cui all’art. 82, DPR n. 115/2002;
  • i crediti non devono risultare pagati, nemmeno parzialmente e non deve essere stata proposta opposizione di pagamento ex art. 170, DPR n. 115/2002;
  • in relazione ai crediti deve essere stata emessa fattura elettronica / cartacea “registrata” sulla Piattaforma elettronica.

Tramite la Piattaforma elettronica per la certificazione dei crediti (PCC), con riferimento alle suddette fatture (elettroniche / cartacee) l’interessato deve esercitare l’opzione al fine di utilizzare il credito in compensazione e dichiarare tramite atto di notorietà il rispetto dei predetti requisiti. Tale scelta va esercitata per l’intero importo della fattura:

  • per il 2016, dal 17 ottobre al 30 novembre 2016;
  • dal 2017, a partire dal 1° marzo al 30 aprile di ciascun anno.

La piattaforma elettronica di certificazione seleziona le fatture elettroniche/cartacee registrate per le quali è esercitata l'opzione, fino a concorrenza delle risorse annualmente stanziate (10 milioni di Euro a decorrere dal 2016), attribuendo priorità alle fatture emesse in data più remota.

Per ciascun fattura la Piattaforma elettronica di certificazione rilascia ai creditori apposita comunicazione di ammissione alla procedura di compensazione.

Per le fatture non ammesse, l’opzione si intende automaticamente revocata.

Entro 5 giorni dalla scadenza del termine previsto per esercitare l'opzione, la Piattaforma elettronica di certificazione trasmette all’Agenzia delle Entrate l’elenco dei soggetti beneficiari e del relativo importo utilizzabile in compensazione.

 

Compensazione dei crediti per gli avvocati ammessi al patrocinio gratuito

I crediti selezionati dalla Piattaforma possono essere utilizzati in compensazione:

  • dal 5° giorno successivo alla trasmissione dei dati all’Agenzia delle Entrate;
  • esclusivamente mediante il mod. F24 telematico;
  • per il pagamento di debiti fiscali del creditore e dei contributi previdenziali dei dipendenti;
  • anche in più soluzioni nei limiti dell’importo comunicato dalla Piattaforma elettronica di certificazione.

Il mod. F24 sarà scartato qualora:

  • il soggetto che utilizza il credito in compensazione non sia ricompreso nell'elenco;
  • l’importo del credito utilizzato sia superiore all’ammontare del credito spettante;
  • l’addebito del saldo non sia andato a buon fine;
  • l’utilizzo in compensazione degli eventuali crediti, diversi da quelli per i quali spetta l’agevolazione in esame, non risulti conforme “alle disposizioni vigenti in tema di controllo preventivo delle compensazioni”.

Lo scarto del mod. F24 viene comunicato “attraverso apposita ricevuta consultabile sul sito internet dei servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate”.

È demandata all’Agenzia delle Entrate l’istituzione dello specifico codice tributo da riportare nel mod. F24.

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