Registro operatori compro oro: criticità del decreto ministeriale

In costanza di vigenza del Decreto Legislativo n. 92 del 25 maggio 2017, il comparto aurifero denuncia ancora diverse incertezze applicative e, inoltre, è ancora in attesa di chiarimenti operativi afferenti l’obbligo, momentaneamente sospeso, di iscrizione al Registro degli Operatori Compro Oro.
Il Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze, previsto dal comma 4, art. 3, del D.Lgs. 92/2017 e posto in Consultazione Pubblica, definisce le modalità tecniche di invio dei dati al Registro tenuto dall’O.A.M. (Organismo degli Agenti in attività finanziaria e Mediatori creditizi) con non pochi aspetti discutibili ed emendabili.

In via preliminare e a livello generale, si segnala l’opportunità di prevedere una procedura di iscrizione al Registro degli Operatori Compro Oro integrata alla procedura unica prevista dalla Riforma Madia della pubblica amministrazione, tanto per evidenti complementarietà e consecutività con gli espletamenti presso altri uffici pubblici. Ciò, da una parte, consente al soggetto obbligato di adempiere l’obbligo con un solo invio e, dall’altra parte, di ribaltare problemi di coordinamento tra gli uffici di P.A. su loro stessi.

A partire dal 1° luglio scorso, infatti, sono state rese vigenti le modifiche di procedura amministrativa di inizio, variazione e cessazione attività introdotte con la Legge n. 124/2015 (Legge Madia) attraverso i Decreti attuativi. Tali novità, tese alla semplificazione delle procedure di comunicazione di inizio attività alla pubblica amministrazione, hanno ormai reso esclusivo ed imprescindibile l’utilizzo del modello SCIA (Segnalazione Certificata di Inizio Attività) per qualsiasi comunicazione di inerente l’attività impresa. Le segnalazioni trasmesse al SUAP (Sportello Unico Attività Produttive) sono inoltrate, agli uffici competenti della Pubblica Amministrazione in ragione del tipo di attività economica oggetto di comunicazione.

 

I regimi amministrativi per il SUAP

I regimi amministrativi con cui il SUAP gestisce le Segnalazioni relative alle attività economiche, sono sostanzialmente tre, ossia: il regime di Comunicazione, quello della Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) e quella Conferenza di Servizi; in quest’ultima rientrano le comunicazioni concernenti l’attività di Compro Oro. 

L’avvio dell’attività per gli Operatori Compro Oro

A questo punto, chiarito che, in base alla “Riforma Madia”, per l’avvio ovvero per qualsiasi variazione (amministratore, sede legale, unità locale, preposto ecc.) dell’attività di Compro Oro, deve passare dalla Conferenza di servizi tra Uffici (Comune e Questura), la cui chiusura ufficiale rende efficace l’inizio o la modifica dell’attività, anche l’iscrizione al Registro OAM deve appartenere a tale procedura poiché, senza iscrizione al Registro Compro Oro di cui all’art. 3 del D.lgs 92/2017, non è possibile iniziare l’attività specifica. Siffatta situazione, pertanto, richiederebbe che il Ministero dell’Economia e delle Finanze integri la procedura di iscrizione e aggiornamento del Registro tenuto dall’OAM nella procedura SCIA presso lo Sportello Unico dei Comuni di competenza.

Strettamente connesso all’adempimento precedente è la presentazione, in allegato all’istanza di iscrizione all’OAM, dell’Attestato che comprovi il possesso e la perdurante validità della licenza rilasciato dalla questura territorialmente competente. Rispetto a tale aspetto, infatti, emerge la necessità di portare a conoscenza delle questure la norma di recente approvazione (comma 2, art. 3 D.lgs. 92/2017) poiché le medesime autorità di pubblica sicurezza stanno agendo in maniera disomogenea; ossia si riscontrano resistenze al rilascio di tale nuovo documento e ciò comporterà, inevitabilmente, ritardi nell’iscrizione al Registro degli operatori compro oro. Dunque, si ritiene opportuno un coordinamento tra MEF e Ministero dell’Interno per la diramazione di una Circolare interna che chiarisca l’aspetto legato all’Attestato e, nell’occasione, l’abolizione o la permanenza dell’obbligo di tenuta dei Registri di Pubblica Sicurezza di cui all’art. 128 del TULPS (articolo rimasto invariato).

Inoltre, sempre rispetto all’art. 3, comma 4 del Decreto Ministeriale posto in pubblica consultazione, sarebbe utile specificare che per le aziende compro oro multi punto, l’attestato venga richiesto alla sola questura territorialmente competente per domicilio, in caso di ditte individuali, e per sede legale, in caso di società commerciali, e non anche a tutte le questure in cui si opera attraverso unità locali e/o secondarie.
Quanto alla comunicazione degli estremi del conto corrente dedicato di cui all’articolo 3, comma 6 del Decreto Ministeriale, considerato che gli esercenti compro oro, in attività al momento dell’entrata in vigore del decreto ministeriale, sono ormai dotati del citato conto dedicato, sarebbe opportuno inserire, già nell’istanza di iscrizione, la possibilità di comunicarlo contestualmente all’iscrizione al Registro, anziché, prevedere un termine di 10 gg. che, per gli operatori economici che avvieranno l’attività specifica negli anni avvenire, sono insufficienti tenuto conto delle difficoltà di accensione dei conti correnti.
Inoltre, per linearità e uniformità con i termini richiesti dal Registro delle Imprese, il termine di 10 giorni per la comunicazione delle variazioni all’OAM dovrebbe essere esteso equiparandolo a quello di 30 gg previsto dal Registro delle Imprese.

Il contributo annuale a favore del Registro

All’articolo 5 del Decreto Ministeriale è stabilito che gli operatori compro oro sono tenuti a versare un contributo annuale, a fronte degli oneri per lo sviluppo e la gestione del registro, determinato dall’OAM in funzione della complessità organizzativa e giuridica del richiedente, desunta anche dal numero di sedi operative, dalla loro dimensione, dal numero dei preposti e dall’esclusività o secondarietà dell’attività di compro oro esercitata.
Tale criterio di determinazione del contributo annuo, di esclusività ovvero di secondarietà di esercizio dell’attività di compro oro, non rispetta la capacità di contribuzione dell’operatore. Infatti, la secondarietà è un carattere relativo al soggetto richiedente l’iscrizione che, in termini assoluti, può assumere rilievo di notevole importanza; a titolo di esempio, si consideri l’Operatore Professionale in Oro che esercita in modo secondario l’attività di compro oro. In tale fattispecie, la secondarietà dell’attività di compro oro rispetto al commercio dell’Oro (art. 1 legge 7/2000) è relativa; ciò in quanto, in tema di volume d’affari, tale soggetto movimenta più preziosi usati rispetto ad un semplice compro oro che esercita l’attività in modo assoluto.
Pertanto, piuttosto che il parametro sopra indicato, sarebbe più equo adottare scaglioni di volume di affari in base ai quali determinare il contributo, analogamente al metodo utilizzato dal Registro delle imprese per il diritto annuale.
Da ultimo, per quanto previsto dal comma 3, art. 5 del decreto, non è chiaro se l’attestazione di pagamento debba essere trasmessa solo all’atto di prima iscrizione (art. 3, comma 4) oppure in occasione dei successivi rinnovi, entro un certo periodo (ignoto), visto che, probabilmente, i controlli sui versamenti dei contributi saranno riscontrati dall’accredito sul conto corrente e non dall’attestazione di pagamento. 
Questo è lo scenario di incertezze normative e contraddittorietà tra uffici della Pubblica Amministrazione in cui esercitano l’attività di compro Oro le imprese appartenenti al settore aurifero (siano esse gioiellerie, Compro oro o Operatori professionali di cui alla Legge n. 7/2000).