Sgravi contributivi: stop se non c’è incremento occupazionale

Gli sgravi contributivi istituiti con lo scopo di favorire lo sviluppo delle imprese operanti nel Mezzogiorno e la nuova occupazione,  necessitano, per il loro  riconoscimento, che le aziende operanti in tali territori abbiano realizzato l'effettiva creazione di nuovi posti di lavoro, eccedenti rispetto al personale già occupato nelle stesse attività . Non ricorre però il requisito dell'effettivo incremento occupazionale nel caso in cui l'impresa, senza creare nuovi posti di lavoro, si sia limitata a succedere nei rapporti lavorativi, non a rischio, facenti capo ad un'altra azienda. Queste le conclusioni della Cassazione nella  Sentenza  n. 8680 del 09 Aprile 2018

IL CASO

Giudice del lavoro e Corte d'appello avevano dichiarato inefficace il verbale di accertamento  che contestava ad  una azienda di Foggia le agevolazioni per la riduzione degli oneri sociali previsti dalla L. n. 488 del 1998 ottenute per nuovi contratti di lavoro instaurati con il personale occupato in una  azienda acquisita. 
L’Inps ha presentato ricorso in Cassazione, contestando  che  la pretesa di recupero contributivo era fondata sul  presupposto che le società  erano riconducibili ad un unico proprietario , per cui non si era verificato e provato un effettivo incremento occupazionale.

I giudici della Cassazione hanno accolto il ricorso dell’Inps,  sottolineando che effettivamente la norma in esame, cioè la l. 448/1998, art. 3 comma 6, lett. d) prevede, che  l'incremento occupazionale debba essere calcolato al netto delle diminuzioni occupazionali in società controllate ex art. 2359 c.c. o facenti capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto.

Di conseguenza, una volta dimostrata la sussistenza di un controllo  sulle altre società di vigilanza per il tramite dello stesso titolare, che era risultato essere in possesso di una partecipazione per oltre 2/3 nelle altre società controllate, non rileva  la necessità di dimostrazione di un collegamento economico funzionale tra le stesse, come richiesto erroneamente dalla Corte territoriale .

Le motivazioni della Cassazione

I giudici della Cassazione sezione lavoro nell'accogliere il ricorso dell'INPS e  rinviando la   alla corte di Appello di Bari nuova composizione,  hanno argomentato  che :

  • effettivamente la norma in esame, cioè la l. 448/1998, art. 3 comma 6, lett. d) prevede, per l'ipotesi di società controllate o facenti capo allo stesso soggetto, che ai fini dello sgravio l'incremento occupazionale deve essere calcolato al netto delle diminuzioni occupazionali in società controllate ex art. 2359 c.c. o facenti capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto;
  • che, pertanto, nella fattispecie, una volta dimostrata la sussistenza di un controllo operato dalla (OMISSIS) sulle altre società di vigilanza per il tramite dello stesso titolare, che era risultato essere in possesso di una partecipazione per oltre 2/3 nelle altre società controllate, a poco rileva quanto ritenuto dalla Corte territoriale in ordine all'affermata necessità di dimostrazione di un collegamento economico funzionale tra le stesse;
  • che, infatti, a mente della l. 448/1998, art. 3 (Incentivi per le imprese), comma 6, lett. d) (Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo), le agevolazioni previste dal comma 5 (Per i nuovi assunti negli anni 1999, 2000 e 2001 ad incremento delle unità effettivamente occupate al 31 dicembre 1998, a tutti i datori di lavoro privati ed agli enti pubblici economici, operanti nelle regioni Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna) si applicano a condizione che (lett. d) l'incremento della base occupazionale venga considerato al netto delle diminuzioni occupazionali in società controllate ai sensi dell'art. 2359 c.c. o facenti capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto e, in caso di affidamento da parte di amministrazioni pubbliche di servizi o di opere in concessione o appalto, al netto del personale comunque già occupato nelle medesime attività al 31 dicembre dell'anno precedente;
  • che si è già affermato (Cass., sez. lav., n. 11379 del 22.5.2014) che gli sgravi contributivi previsti dalla l. 448/1998, art. 3 comma 5, hanno lo scopo di favorire lo sviluppo delle imprese operanti nel Mezzogiorno e l'effettiva occupazione di nuovi dipendenti, per cui è condizione per il loro riconoscimento, ai sensi dell'art. 3, comma 6, lett. d), della citata legge, che le aziende operanti in tali territori abbiano realizzato l'effettiva creazione di nuovi posti di lavoro, eccedenti rispetto al personale già occupato nelle stesse attività al 31 dicembre dell'anno precedente;
  • che, pertanto, sarebbe stato onere dell'intimata società dimostrare che l'incremento occupazionale, posto a base dei reclamati benefici, era avvenuto al netto delle diminuzioni occupazionali in società controllate ai sensi dell'art. 2359 c.c. o facenti capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto.