Studio di settore e lavoro part time: situazione da valutare

La Cassazione Civile con sentenza n. 6114 del 30 marzo 2016, ha confermato il giudizio di merito  affermando che è esclusa  l'applicazione degli studi di settore per il contribuente che rappresenti al Fisco una situazione  reddituale ben diversa da quella presupposta dai parametri standard posti a fondamento dell'accertamento, quali il contestuale svolgimento di lavoro dipendente, sia pure part time, nonché la vetustà e l'obsolescenza dei beni destinati all'esercizio dell'attività di lavoro autonomo.

IL CASO

Il contenzioso trae origine dall’impugnazione di avviso di accertamento con il quale l'ufficio di Latina  aveva rettificato, sulla base dei parametri presuntivi di reddito di cui al D.P.C.M. 29 gennaio 1996, come modificato dal D.P.C.M. del 27/3/1997, sugli studi di settore,  il reddito di una contribuente  che svolgeva contemporaneamente attività dipendente ed attività professionale.

La Regionale confermava il verdetto di primo grado decretando la nullità dell’atto impugnato; segnatamente, argomentano i giudici di merito, la contribuente aveva dimostrato l’infondatezza della pretesa e la non rispondenza degli standards alla realtà concreta, visto che la stessa svolgeva l’attività di lavoro dipendente, come documentato dalle buste paga allegate e che all'attività di "richiesta certificati e disbrigo pratiche" dedicava solo il tempo che ne resta libero. Inoltre, puntualizzava la Commissione,  i beni con cui operava il soggetto accertato erano vecchi e obsoleti.

L'Agenzia delle entrate  ha presentato ricorso per Cassazione lamentando la violazione del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 39, comma 1, avendo i giudici decretato la nullità dell’avviso sulla base di fatti generici, privi di riscontro probatorio.

 

Studi di settore e onere della prova

In merito al profilo probatorio delle presunzioni, giova domandarsi se gli studi di settore possano essere ricondotti nel novero delle presunzioni legali, e nello specifico di quelle relative, in quello delle presunzioni semplici o addirittura in un tertium genus di presunzioni, risultante dalla commistione delle due tipologie precedentemente indicate; individuare la natura giuridica è particolarmente rilevante, soprattutto in ragione della frequenza e delle modalità d'utilizzo di questo strumento da parte degli Uffici accertatori.

Un primo punto di partenza è, sicuramente, la Legge finanziaria del 2007, che ha rappresentato l'opportunità di una revisione periodica degli studi di settore, e la necessità di tener conto di indicatori di normalità economica volti all'individuazione di ricavi e compensi che possano essere attribuiti al contribuente in relazione alla natura ed al tipo di attività dallo stesso esercitata.

Tra gli autori di dottrina non vi è univocità di vedute in questo senso: alcuni sostengono che si debba escludere che alle risultanze degli studi di settore possa essere attribuita natura di presunzione legale relativa, bensì più propriamente quella di presunzione semplice, altri sostengono la tesi opposta.

La Corte di Cassazione, a Sezioni Unite, con la sentenza n. 26635 del 18 dicembre 2009, ha posto fine in giurisprudenza alla diatriba in merito alla natura delle risultanze degli studi di settore, stabilendo che queste debbano essere considerate presunzioni semplici e non presunzioni legali relative. Questa sentenza rappresenta una vera e propria presa di posizione in merito alle caratteristiche dell'accertamento fondato sugli studi di settore e la Corte, con tale provvedimento, sembra voler far proprio l'orientamento affermatosi come maggioritario nella giurisprudenza di merito (ex pluribus: Commissione Tributaria Provinciale Milano, 15 luglio 2009, n. 137…);

(…)

Nella sentenza annotata la Corte di Cassazione conclude che " In definitiva, la motivazione dell'atto di accertamento non può esaurirsi nel rilievo dello scostamento, ma deve essere integrata con la dimostrazione dell'applicabilità in concreto dello standard prescelto e con le ragioni per le quali sono state disattese le contestazioni sollevate dal contribuente, pena la nullità dell’atto."