Cosa si intende per categorie omogenee nelle rivalutazioni dei beni 2017?

La Legge di stabilità 2017  ha riproposto la possibilità di rivalutare i beni d'impresa e le partecipazioni presenti in bilancio. Con la Circolare 14/E del 27.04.2017 l'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti sulla rivalutazione dei beni d'impresa e delle partecipazioni.
In linea generale si può affermare che la rivalutazione dei beni d'impresa e delle partecipazioni vada effettuata "per categorie omogenee". Si intende cioé che è necessario rivalutare tutti i beni che ricadono nella medesima categoria omogenea, senza “scegliere” di rivalutare alcuni beni escludendoni altri.
Ad esempio, per i beni mobili ammortizzabili, tutti i beni acquistati in uno stesso anno di imposta, appartenenti alla stessa tipologia, ammortizzati con uno stesso coefficiente, rappresentano una categoria omogenea ed è necessario effettuare la rivalutazione su tutti i beni.

A questa affermazione generale è necessario distinguere determinati beni che, per loro natura, non è possibile considerare all'interno di categorie omogenee. Detti beni sono:

  • i beni a utilità limitata,
  • i beni ad uso promiscuo,
  • i beni immateriali per cui non è possibile effettuare un raggruppamento per categorie omogenee.

Ai commi 554-564 della Legge di stabilità 2017 (L. 232/2016) c'è un rimando a precedenti norme e decreti ministeriali, tra cui il regolamento del Ministro delle Finanze del 13 aprile 2001 n.162. In tale decreto, all’art. 4 sono indicate le linee da seguire per suddividere correttamente in categorie omogenee i beni d'impresa.

Di seguito si propone una tabella di riepilogo:

Beni

Suddivisioni in categorie omogenee

Azioni/quote

Raggruppate per natura (*)

I beni materiali ammortizzabili

 raggruppati in categorie omogenee per anno di acquisizione e coefficiente di ammortamento

beni immobili

si distinguono in

* aree fabbricabili aventi la stessa destinazione urbanistica,

* aree non fabbricabili,

* fabbricati non strumentali,

* fabbricati strumentali

mobili iscritti in pubblici registri

si distinguono in: 

* aeromobili, veicoli, navi e imbarcazioni iscritte nel registro internazionale;

* navi ed imbarcazioni non iscritte in tale registro.

(*) per la suddivisione di tutte le categorie, si rimanda alla circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 12/E del 2013.

 

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