Nuova prestazione occasionale e ricevuta con ritenuta: sono compatibili?

Ai sensi dell’articolo 54bis  del D.L. n. 50 del 24 aprile 2017 convertito in legge n. 96 pubblicata in  G.U. n. 135 del  23 giugno 2017 , viene riammessa la possibilità di utilizzo di prestazioni temporanee ed occasionali , descritte con precise indicazioni di carattere temporale ed economico.

Il contratto di prestazione occasionale è il contratto , stipulato in forma telematica sulla piattaforma INPS, mediante il quale un utilizzatore (imprese e pubblica amministrazione) acquisisce prestazioni di lavoro occasionali o saltuarie di ridotta entità, entro precisi limiti di importo  pagandole anticipatamente all'Istituto di previdenza , come succedeva con i vecchi voucher.
E' utile osservare che l’utilizzo del limite economico di 5.000  annui complessivi,  sia per il prestatore  che per il datore di lavoro,  non deve portare il contribuente a confondere  tale limite  con il limite, sempre pari di 5.000 euro,  del lavoro autonomo occasionale di cui all’articolo 2222 cc.. In quest'ultimo caso si tratta della soglia  oltre la  quale è obbligatorio l’assoggettamento del compenso a contributi della Gestione separata .

Trattandosi dunque di due istituti contrattuali diversi,   nulla vieta ad un lavoratore di percepire sia un massimo di euro 5.000 di prestazioni occasionali (ex voucher) da più committenti, sia – nel medesimo anno d’imposta- compensi da lavoro occasionale senza limite di importo,  ma soggetti alla ritenuta d’acconto del 20% e al contributo INPS Gestione separata se l’importo percepito supera euro 5.000.