Qual è l’aliquota IVA da applicare in una nota di variazione successiva al 17 settembre 2011?

La nota di variazione viene emessa quando accadono degli eventi che modificano l’operazione principale effettuata in precedenza. Pertanto, quando per errore è stata emessa una fattura con gli importi relativi all’imponibile o all’imposta superiori o inferiori a quanto dovuto, la rettifica avviene con l’emissione di una nota di debito o di credito.

Poiché l’operazione principale è già stata effettuata, la nota di variazione deve applicare la stessa Iva che è stata applicata nell’operazione originaria.
Quindi per le note di addebito o di accredito emesse a partire dal 17.09.2011 (data di entrata in vigore della nuova aliquota Iva al 21%), dovrà essere esposta l’aliquota Iva:

al 20%, se l’operazione originaria è stata effettuata quando era in vigore l’aliquota Iva al 20%, quindi entro il 16.09.2011;
al 21%, se l’operazione originaria è stata effettuata quando è entrata in vigore l’aliquota Iva al 21%, quindi dal 17.09.2011.

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