Entro quale termine e con quali modalità va comunicata l’opzione per il regime di trasparenza?

Per accedere al regime di tassazione per trasparenza, deve essere esercitata apposita opzione in modo espresso sia dalla società partecipata che da ciascuno dei soci.
In particolare:
  • i soci sono tenuti a inviare raccomandata A/R alla società partecipata contenente l’intenzione di avvalersi del regime opzionale;
  • la società ha l’obbligo di comunicazione dell’opzione all’Agenzia delle entrate.
 
Fino all’anno 2014, la società trasparente doveva esercitare l’opzione mediante presentazione telematica di apposito modello di comunicazione (approvato con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 4 agosto 2004) entro il primo dei 3 periodi d’imposta della società partecipata a decorrere dal quale la stessa intendeva far valere il regime di trasparenza (31.12 del 1° anno di applicazione del regime per le società con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare).
Dal periodo d’imposta 2015, invece, per effetto delle modifiche apportate dall’art. 16 del Decreto legislativo semplificazioni fiscali (D.Lgs. n. 175/2014) all’art. 115, comma 4, del TUIR, l’opzione deve essere comunicata all’Amministrazione finanziaria “con la dichiarazione presentata nel periodo d’imposta a decorrere dal quale si intende esercitare l’opzione”.
Resta fermo che l’opzione è irrevocabile per tre esercizi sociali della società partecipata e deve essere esercitata da tutte le società.
La Circolare n. 31/E/2014 ha precisato che, considerato l’esplicito richiamo all’art. 115 contenuto nell’art. 116 del TUIR, si deve ritenere che le modifiche introdotte trovino applicazione anche in riferimento all’esercizio dell’opzione per la trasparenza fiscale delle società a ristretta base proprietaria, di cui allo stesso art. 116 del TUIR.
 
 
 
Per consentire l’indicazione dell’opzione, a partire dal modello UNICO SC 2015 è presente il nuovo "Quadro OP", dove la sezione III è dedicata proprio all’opzione per la trasparenza fiscale, 
In particolare, la sezione III va utilizzata per comunicare:
• l’esercizio dell’opzione per la trasparenza fiscale (art. 4, comma 1, del decreto MEF 23.04.2004);
• il rinnovo dell’opzione per la trasparenza fiscale al termine del triennio (art. 5 del decreto MEF 23.04.2004);
• la conferma del regime di tassazione per trasparenza (art. 10, comma 4, del decreto MEF 23.04.2004); essa in caso di fusione o di scissione della società partecipata, infatti, l’opzione perde efficacia a partire dalla data da cui l’operazione esplica i suoi effetti fiscali, salvo che essa venga confermata da tutti i soggetti interessati.
 
 
 
 
 

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