Bilancio 2016: gli schemi di decreto della direttiva 2013/34/UE

La legge 7 ottobre 2014, n. 154 (legge di delegazione europea) ha delegato il Governo ad emanare i decreti  per l’attuazione della direttiva 2013/34/UE, relativa ai bilanci di esercizio di talune tipologie di imprese. La direttiva 2013/34/UE ha abrogato le precedenti direttive in materia di bilanci annuali e consolidati (direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio), e costituisce ora, l’unico atto legislativo dell’Unione europea cui dovranno conformarsi gli Stati membri nel definire i propri ordinamenti contabili. Il termine per recepire la direttiva è il 20 luglio 2015
 
Anche sulla base di una precedente consultazione del luglio 2014 e con la collaborazione dell’Organismo Italiano Contabilità, sono stati redatti tre schemi di decreto posti in consultazione il 14 aprile scorso e fino al 24 aprile 2015. Si tratta in particolare di:
1. Uno schema di articolato recante modifiche ed innovazioni al Codice Civile e ad altri provvedimenti legislativi che regolano la disciplina relativa agli obblighi di bilancio e obblighi di trasparenza delle società operanti nei settori estrattivi e forestale;
 2. Una tabella di comparazione, con testi a fronte, tra le disposizioni vigenti e la nuova norma dopo le modifiche
3. Uno schema di articolato contenente disposizioni specifiche rivolte a talune tipologie di intermediari finanziari e destinato a sostituire il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87, emanato prima dell’introduzione degli IAS/IFRS,
 
Tra le innovazioni da segnalare in materia di normativa di bilancio vi sono :
  • Una generale graduazione degli obblighi informativi, sulla base delle dimensioni delle imprese definite da valori di bilancio e numero dei dipendenti. L’esigenza di informativa e trasparenza deve essere infatti bilanciata con gli oneri amministrativi che comporta e che possono non essere del tutto giustificati per le imprese di minori dimensioni.
  •  l’introduzione di un regime per le c.d. “micro imprese” ancora più semplificato rispetto a quello previsto per le “piccole imprese”, 
  • La modernizzazione degli istituti relativi al trattamento contabile dei derivati, degli strumenti finanziari, dei crediti e dei debiti, mediante avvicinamento a quanto previsto in materia dagli IAS/IFRS, per le imprese di grandi dimensioni. Ciò al fine si responsabilizzare le imprese nella sottoscrizione di tali strumenti che, data la loro complessità e potenziale rischiosità, necessitano di vedere evidenziati immediatamente in bilancio i propri effetti; In questo’ottica il documento Rendiconto finanziario entrerebbe a far parte dei documenti ufficiali del Bilancio a fianco di Conto Economico Stato patrimoniale e Nota Integrativa
  •  L’estensione di tale trattamento contabile degli strumenti finanziari anche alle imprese di assicurazione, per le quali non si considera del tutto adatta l’applicazione del criterio del costo ammortizzato, della cd. attualizzazione e del fair value, anche per il necessario raccordo tra valutazione delle attività e delle passività, in attesa che nei prossimi anni si completi la transizione delle imprese assicurative ai principi contabili internazionali (IFRS).
  •  L’introduzione, in attuazione di quanto previsto dalla direttiva europea al Capo 10, di particolari obblighi di rendicontazione e trasparenza per le imprese operanti nei settori estrattivi e di utilizzo delle risorse forestali primarie.
Il termine per l’invio delle osservazioni è fissato al 24 aprile 2015.
 
 
 
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