Al via il nuovo 770/2017 unificato

Da quest'anno il modello 770 diventa unificato e non è più suddiviso tra semplificato e ordinario, tuttavia è comunque possibile trasmettere separatamente i dati (per raggruppamento omogeneo), anche da soggetti diversi. In particolare le aziende potranno inviare un unico flusso completo di tutte le ritenute, o due flussi (uno per la sezione lavoro dipendente/assimilato ed autonomo, ed uno per quella dei redditi da capitale) o tre flussi (lavoro dipendente/assimilato, lavoro autonomo e redditi da capitale).

E’ data facoltà ai sostituti d’imposta di suddividere il Mod. 770 inviando, oltre al frontespizio, i prospetti ST, SV, SX ed SY relativi alle ritenute operate sui redditi di lavoro dipendente ed assimilati separatamente dai relativi prospetti ST, SV, SX, ed SY relativi alle ritenute operate sui redditi di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi e in un altro flusso tutti i quadri relativi alle ritenute operate su dividendi, proventi e redditi di capitale (quadri SF, SG, SH, SI, SK, SL, SM, SO, SP, SQ, SS) con i connessi quadri SS, ST, SV, SX e SY, sempreché abbiano trasmesso entro il 7 marzo 2017 sia Comunicazioni Certificazioni dati lavoro dipendente ed assimilati, sia Comunicazioni Certificazioni dati lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi.

Detto frazionamento è gestibile attraverso la corretta compilazione della sezione “redazione della dichiarazione” contenuta nel frontespizio della dichiarazione.

Quest’anno quindi la dichiarazione del sostituto d’imposta, modello 770/2017, presenta importanti novità, rispetto al 2016, in particolare le istruzioni precisano che la
dichiarazione del sostituto d’imposta si compone di due parti:

  • la prima è rappresentata dalla certificazione unica, modello ordinario, che i sostituti d’imposta (direttamente o tramite un intermediario abilitato) sono tenuti a trasmettere telematicamente all’Agenzia delle entrate entro il 7.3.2017 (va tenuto presente che le CU che contengono reddito di lavoro autonomo non rientranti nella dichiarazione precompilata possono essere trasmesse entro il termine della presentazione del modello 770).
    Con la CU – modello ordinario – si trasmettono i dati fiscali relativi alle ritenute operate nell’anno 2016 nonché gli altri dati contributivi ed assicurativi richiesti. Detta certificazione contiene i dati relativi alle certificazioni rilasciate ai soggetti cui sono stati corrisposti in tale anno redditi di lavoro dipendente, equiparati ed assimilati, indennità di fine rapporto, prestazioni in forma di capitale erogate da fondi pensione, redditi di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi nonché i dati contributivi, previdenziali ed assicurativi e quelli relativi all’assistenza fiscale prestata nell’anno 2016 per il periodo d’imposta precedente;
  • la seconda è rappresentata dal modello 770, non più suddiviso tra semplificato e ordinario (è ritornato, come in passato, ad essere un’unica dichiarazione), da trasmettere telematicamente all’Agenzia delle entrate (direttamente o tramite un intermediario abilitato), come di consueto, entro il 31 luglio 2017. Con il modello 770 si trasmettono i dati fiscali relativi alle ritenute operate nell’anno 2016, i relativi versamenti e le eventuali compensazioni effettuate nonché il riepilogo dei crediti, nonché gli altri dati contributivi ed assicurativi richiesti. Deve essere inoltre utilizzato dagli intermediari e dagli altri soggetti che intervengono in operazioni fiscalmente rilevanti, tenuti, sulla base di specifiche disposizioni normative, a comunicare i dati relativi alle ritenute operate su dividendi, proventi da
    partecipazione, redditi di capitale erogati nell’anno 2016 od operazioni di natura finanziaria effettuate nello stesso periodo, i relativi versamenti e le eventuali compensazioni operate ed i crediti d’imposta utilizzati.

Tra le altre novità ricordiamo il nuovo “quadro DI” che permette di indicare eventuali crediti derivanti da precedenti dichiarazioni integrative presentate oltre il periodo d’imposta successivo a quello di riferimento della dichiarazione integrativa stessa (ad esempio dichiarazione integrativa 770/2013 relativa al 2012 presentata nel 2016). Per effetto di quanto regolamentato dal D. L .193/2016, detti crediti potranno essere utilizzati in compensazione attraverso il mod. F24 a partire dal periodo d’imposta successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione integrativa.