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Cambia la deducibilità dei canoni leasing per gli immobili e spunta l’imposta di registro sulla cessione dei contratti

La modifica piu’ rilevante introdotta dalla Legge di Stabilità riguarda la deducibilità dei canoni degli immobili che per i contratti stipulati dal 1 gennaio 2014 dovrà seguire le seguenti nuovi regole:
Per i lavoratori autonomi l’immobile potra’ dedursi in un periodo non inferiore a 12 anni. Fino al 31 dicembre 2013 la deducibilità era pari alla metà del periodo di ammortamento con un minimo di otto e un massimo di 15 anni.
Per i soggetti Ires l’immobile potrà dedursi in un tempo pari alla metà del periodo di ammortamento, per un periodo non inferiore a 12 anni, fino al 31 dicembre 2013 era invece due terzi con un minimo di 11 e un massimo di 18 anni.
Viene introdotta una imposta di registro sulla cessione dei contratti di locazione finanziaria di immobili nella misura del 4%, anche se il trasferimento è soggetto a Iva. Base imponibile dell’imposta di registro sarà il corrispettivo pattuito per la cessione aumentato della quota capitale compresa nei canoni ancora da pagare oltre al prezzo di riscatto.
Per i beni mobili strumentali la deducibilità dei canoni sara’ ammessa in un periodo non inferiore alla metà del periodo di ammortamento invece che due terzi.
 
 

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