Canone RAI in bolletta: l’Agenzia chiarisce i casi controversi
Il canone rai entrerà ufficialmente nelle bollette per l'energia elettrica successive al 1°luglio 2016. L'importo annuale di 100 euro (comprensivi di Iva e della tassa di concessione governativa) sarà, a regime, suddiviso in 10 rate di pari importo, ma per l'anno 2016 le rate arretrare verranno assimilate alla fattura per l'utenza elettrica del prossimo mese.
Ma cosa occorre fare se si attiva/disattiva l'utenza elettrica nel corso dell'anno?
Nella Circolare 29/e del 21 giugno 2016 l'Agenzia delle Entrate ha chiarito come comportarsi nei casi controversi fonte di dubbi interpretativi.
- Contribuente con una fornitura residente attiva dal 1/1/2016 e ancora attiva il 1/07/2016 →Nel mese di luglio si applica il canone dalla rata di gennaio alla rata di luglio e poi si prosegue con ratei mensili.
- Contribuente con una fornitura residente attivata successivamente al 1/1/2016 ed entro il 30/09/2016 → Si applica il canone dalla rata del mese di attivazione
- Contribuente con una fornitura residente attivata dal 01/10/2016→ Si applica il canone dal rateo del mese di attivazione nel primo mese del 2017, se per il contribuente c’è una fornitura attiva
- Contribuente con una fornitura residente attiva dal 1/1/2016, disattivata prima del 1/07/2016 e senza nessuna altra fornitura residente riattivata nell’anno →Non si addebita il canone. Le rate mancanti sono segnalate all’Agenzia delle entrate in base all’art. 5 del Regolamento
- Contribuente con una fornitura residente attiva dal 1/1/2016, disattivata prima del 1/07/2016, e con una nuova fornitura residente attivata successivamente al 1/07/2016 ed entro il 30/09/2016 → Si applica l’intero canone del 2016 sulla nuova fornitura residente nelle rate emesse entro il 30/10/2016
- Contribuente con una fornitura residente attiva dal 1/1/2016, disattivata prima del 1/07/2016, e con una nuova fornitura residente attivata successivamente al 30/09/2016→Si applica il canone dal rateo del mese di attivazione, nel primo mese del 2017, se per il Contribuente c’è una fornitura attiva. Le rate mancanti sono segnalate all’Agenzia delle entrate in base all’art. 5 del Regolamento
- Contribuente con una fornitura residente attiva dal 1/1/2016, disattivata dopo l’1/07/2016 e con una nuova fornitura residente attivata entro il 30/09/2016→ Si applica il canone per l’intero anno 2016:
- sulla fornitura attiva il 01/07/2016 si applicano le rate di canone maturate dal mese di attivazione e poi le rate successive fino al mese di disattivazione
- sulla nuova fornitura si applicano le rate mancanti nel primo mese 11 disponibile, poi si prosegue con le normali rate
- Contribuente con una fornitura residente attiva dal 1/1/2016, disattivata dopo l’1/07/2016 e con una nuova fornitura residente attivata successivamente al 30/09/2016→ Si applica il canone per l’intero anno 2016:
- sulla fornitura attiva il 01/07/2016 si applicano le rate di canone maturate dal mese di attivazione e poi le rate successive fino al mese di disattivazione
- sulla nuova fornitura, se ancora attiva a gennaio 2017, si applicano i ratei mancanti
- se a gennaio 2017 non c’è nessuna fornitura residente attiva, le rate mancanti sono segnalate all’Agenzia delle entrate in base all’art. 5 del Regolamento
- Contribuente con una fornitura residente attiva al 1/1/2016, il 15/6/2016 cambia da residente a non residente→ Il canone non è addebitato in quanto al 1/7/2016 la fornitura non è residente. La posizione è segnalata all’Agenzia delle Entrate.