Carbon tax III° trimestre entro il 31.10

La dichiarazione per ottenere il recupero delle accise del gasolio consumato nel 3° trimestre 2018 (“carbon tax”)  deve essere presentata entro il prossimo 31 ottobre all'Ufficio delle Dogane territorialmente competente. Con nota del 25 settembre 2018 l’Agenzia delle Dogane ha reso noto che la misura del beneficio riconoscibile è pari a 214,18 per mille litri di prodotto, in relazione ai consumi effettuati tra il 1° luglio e il 30 settembre 2018.

L'agevolazione consiste in un credito d'imposta pari agli incrementi dell'aliquota di accisa sul gasolio per autotrazione rapportata ai consumi di tale prodotto nei periodi di riferimento. Il credito d'imposta, sempreché di importo non inferiore a 25 euro, può essere

  • utilizzato dal beneficiario in compensazione
  • riconosciuto mediante rimborso.

La domanda va presentata, alternativamente:

  • in formato cartaceo (anche utilizzando l'apposito software messo a disposizione sul sito web delle dogane; in tal caso, vanno consegnati contestualmente l’apposita dichiarazione ed i relativi dati salvati su apposito supporto informatico).
  • in via telematica (per i soggetti già abilitati al Servizio Telematico Doganale – E.D.I.; quest'ultimo obbligatorio per gli autotrasportatori comunitari).

Fermo restando che sono ammessi al beneficio fiscale i consumi di gasolio effettuati dai veicoli di categoria euro 3 o superiore e mai i veicoli di categoria inferiore, sebbene muniti di idonei sistemi di riduzione del particolato, si ricorda che in generale i soggetti che possono usufruire dell’agevolazione in questione sono:

  • gli esercenti l’attività di autotrasporto merci con veicoli di massa massima complessiva pari o superiore a 7,5 tonnellate;
  • gli enti pubblici e le imprese pubbliche locali esercenti l’attività di trasporto di cui al D. Lgs. n. 422/1997 e relative leggi regionali di attuazione;
  • le imprese esercenti autoservizi interregionali di competenza statale di cui al Decreto Legislativo n. 285/2005, le imprese esercenti autoservizi di competenza regionale e locale di cui al citato al D. Lgs. n. 422/1997, le imprese esercenti autoservizi regolari in ambito comunitario di cui al Regolamento (CE) n. 1073/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009;
  • gli enti pubblici e le imprese esercenti trasporti a fune in servizio pubblico per trasporto di persone.