Cause ostative all’applicazione del regime forfetario: ancora chiarimenti

Ancora chiarimenti sulle cause ostative al regime forfettario sono state fornite ieri con la Risposta all'Interpello 501 del 27 novembre 2019, allegata a questo articolo. Per le novità previste nella Legge di bilancio 2020 per i forfettari, rimandiamo alla lettura dell'articolo Forfettari 2020: ecco cosa prevede la Legge di bilancio 2020

Il contribuente che ha presentato l'interpello possiede nel 2019 i requisiti per il regime forfetario ma nel 2020 intende costituire una società tra professionisti (STP) nella forma di società a responsabilità limitata. Nel chiedere all'Agenzia delle Entrate se deve fuoriuscire dal regime ha precisato che la società

  • sarebbe composta da due soci professionisti e che la quota dell'interpellante si attesterebbe al 9% del capitale sociale, senza patti parasociali e, dunque, risulterebbero pari al 9% sia i diritti amministrativi che i diritti patrimoniali.
  • L'amministrazione non sarebbe affidata all'interpellante, ma all'altro socio che ricoprirebbe la carica di amministratore unico.
  • L'attività svolta dalla costituenda società tra professionisti risulterebbe direttamente riconducibile a quella svolta dall'interpellante
  • le prestazioni rese e fatturate dall'interpellante alla società non supereranno il 40% del fatturato totale dello stesso. 

Nel rispondere l'Agenzia delle Entrate ha ricordato che la Legge di bilancio 2018 ha modificato le cause ostative al regime agevolato prevedendo tra l'altro che non possono applicare il regime forfetario gli esercenti attività d'impresa, arti o professioni che controllano direttamente o indirettamente società a responsabilità limitata, le quali esercitano attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte dagli esercenti attività d'impresa, arti o professioni.

In argomento, la circolare n. 9/E del 10 aprile 2019 ha chiarito che affinché operi tale causa ostativa è necessaria la compresenza:

  1. del controllo diretto o indiretto di società a responsabilità limitata. Per verificare questo requisito occorre riferirsi all'articolo 2359 del codice civile in base al quale sono considerate società controllate

    • le società in cui un'altra società dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria
    • le società in cui un'altra società dispone di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante nell'assemblea ordinaria
    • le società che sono sotto influenza dominante di un'altra società in virtù di particolari vincoli contrattuali con essa.
    • Con particolare riferimento al controllo indiretto si computano anche i voti spettanti a persona interposta tra cui, ai fini della disciplina dei forfetari, andranno ricompresi i familiari.
  2. dell'esercizio da parte della stessa di attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte dagli esercenti attività d'impresa, arti o professioni.

In assenza di una delle predette condizioni la causa ostativa non opera e il contribuente può applicare o permanere nel regime forfetario.

Con riferimento al caso di specie, sulla base di quanto affermato dall'istante non sussisterebbe alcun controllo di diritto né influenza dominante sulla società di cui è socio tuttavia, l'istante ha rappresentato che potrebbero essere presenti nell'anno rapporti economici tra lo stesso e la società di cui è socio di cui si tratta pertant non è da escludere che nel caso in esame possa essere integrato il controllo di fatto, circostanza comunque che richiede un esame fattuale.

Per approfondimenti sulle cause ostative, si rimanda alla lettura dell'articolo Cause ostative al regime forfettario: tutti i chiarimenti

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