Entro oggi 23 novembre versamento per la definizione agevolata degli atti

Oggi 23 novembre 2018 scade il termine per definire:

  • gli avvisi di accertamento/rettifica/liquidazione/atti di recupero credito, non impugnati ed ancora impugnabili al 24.10.2018;
  • gli inviti al contraddittorio per i quali l’istruttoria era ancora pendente al 24.10.2018;

tramite versamento in unica soluzione o come prima rata degli importi dovuti a titolo di imposta.
Si tratta della c.d. definizione agevolata introdotta con il Decreto fiscale (art. 2 D.l. 119/2018), che prevede lo stralcio di sanzioni ed interessi.
Il versamento può avvenire in unica soluzione o a rate, con un massimo di 20 trimestrali di pari importo, senza possibilità di compensazione con eventuali crediti disponibili.
In caso di pagamento rateale le rate successive alla prima devono essere versate entro l’ultimo giorno di ciascun trimestre e su di esse sono dovuti gli interessi legali calcolati dal giorno successivo al termine di versamento della prima rata.
Queste le modalità di versamento a seconda del tipo di atto da definire:

Avviso di accertamento, rettifica, liquidazione, atti di recupero del credito

Nel mod. F24/F23, ricevuto unitamente all’atto da definire, vanno riportati:

  • i codici tributo relativi agli importi delle somme dovute;
  • il codice atto o il numero di riferimento;
  • il codice Ufficio;
  • l’anno di riferimento (solo per il mod. F24).

Inviti al contraddittorio

Nel mod. F24 vanno indicati:

  • i codici tributo relativi agli importi dei soli tributi ed eventuali contributi previsti per l’accertamento con adesione;
  • il codice Ufficio riportato nell’invito ricevuto;
  • l’anno di riferimento;
  • il codice atto “99999999107”;

Nel Mod. F23 vanno indicati:

  • i codici tributo e il codice Ufficio riportati nell’invito ricevuto;
  • nel campo 10 “Estremi dell’atto o del documento” i seguenti dati: anno “2018”, numero “99999999107”.

Per ciascun atto va utilizzato un distinto mod. F24 / mod. F23.
Entro 10 giorni dal versamento (unica soluzione / prima rata), il contribuente consegna al competente Ufficio la quietanza dell’avvenuto pagamento.