Leasing immobiliare: cessione in blocco con Iva al 22%

Nella risposta all'interpello n. 954-166/2018, non pubblicato sul sito internet dell'Agenzia delle Entrate, ma di cui ha fornito notizia Assilea nella circolare 14/2018, l'Amministrazione finanziaria ha chiarito che la cessione in blocco, da parte della società concedente, di contratti di leasing immobiliare, con contestuale cessione degli immobili sottostanti al contratto di leasing, è un’operazione soggetta a Iva con aliquota 22% e all'imposta di registro nella misura fissa di 200 euro.

Il caso affrontato riguardava il trasferimento in blocco di insieme di contratti di leasing (sia in bonis che risolti per inadempimento del conduttore) a seguito del quale il cessionario subentrava oltre che in tutte le posizioni giuridiche attive e passive relative ai contratti ceduti, anche:

  • nel diritto di credito vantato dal cedente nei confronti degli ex utilizzatori per canoni, accessori e indennizzi a fronte dei contratti di leasing risolti;
  • nella proprietà dei beni immobili oggetto dei contratti di leasing ceduti.

La cessione pertanto, pur essendo costituita da un complesso di rapporti e situazioni giuridiche, è suscettibile di considerazione unitaria, e tale unitarietà ha effetto anche sul piano fiscale, in quanto la cessione in blocco  viene considerata ai fini IVA un’unica operazione, non assumendo autonoma rilevanza, ai fini dell’imposta, le cessioni delle singole situazioni giuridiche (crediti e beni). Tale operazione, pertanto, è soggetta ad Iva con aliquota 22%.
Secondo l’Agenzia, inoltre, il trasferimento della proprietà dei beni sottostanti ai contratti di leasing, la cui controprestazione economica è ricompresa nel corrispettivo dei contratti stessi, si qualifica ai fini IVA come una cessione di beni “accessoria” all’operazione principale. Di conseguenza il corrispettivo relativo alla cessione dei beni sottostanti è ricompreso nel corrispettivo dei contratti, seguendo il regime dell’IVA al 22% dei contratti medesimi. L’Agenzia infine riconosce che, per effetto del principio di alternatività tra Iva e imposta di registro, quest’ultima si rende dovuta nella misura fissa di euro 200 (art. 40 DPR 131/1986).