Licenziamento e offerta di conciliazione 2018

La procedura di conciliazione  è un accordo diretto e facoltativo tra azienda e  il dipendente che si consideri licenziato ingiustamente , istituito con il Jobs Act D.Lgs. 23 2015 riguarda i contratti  a tempo indeterminato a tutele crescenti, quindi per i dipendenti assunti  a partire dal 7.3.2015, data di entrata in vigore del  Jobs Act. L'accordo  consente di evitare il ricorso al giudice del lavoro, garantendo al lavoratore in tempi certi e brevi un ristoro economico, con importo fissato per legge.   

Nel mese di agosto 2018 la legge di conversione del Decreto dignità ha modificato gli importi minimi e massimi dell'offerta di conciliazione. 

Nello specifico si tratta di un importo che va definito sulla base dell'anzianità del lavoratore (3 mesi di retribuzione per anno di anzianità)  ma con un minimo di  3 fino a un massimo di 27 mensilità nelle aziende sopra i 15 dipendenti  e da 1,5 a 6 nelle piccole imprese; il range prima del Decreto dignità era tra i 2 e i 18 mesi di retribuzione, con dimezzamento nelle imprese  fino a 15 dipendenti  (1 mese per ogni anno di servizio oltre il secondo). 

Di seguito uno specchietto di dettaglio con le mensilità attualmente previste per la conciliazione:

MENSILITA' DOVUTE PER CONCILIAZIONE POST LICENZIAMENTO DOPO LA L. 96-2018

anzianità n. anni

 

aziende fino a 15 dipendenti

aziende oltre 15 dipendenti

1

1,5

3

2

1,5

3

3

1,5

3

4

2,0

4

5

2,5

5

6

3,0

6

7

3,5

7

8

4

8

9

4,5

9

10

5,0

10

11

5,5

11

12

6,0

12

13

6,0

13

14

6,0

14

15

6,0

15

16

6,0

16

17

6,0

17

18

6,0

18

19

6,0

19

20

6,0

20

21

6,0

21

22

6,0

22

23

6,0

23

24

6,0

24

25

6,0

25

26

6,0

26

27

6,0

27

Ricordiamo che :

  • la somma definita nella conciliazione extragiudiziale va liquidata tramite un assegno circolare
  • è esente dal punto di vista fiscale e contributivo.
  • la procedura va definita  in una sede protetta (art. 2113, comma 4, c.c., e art. 76, D.Lgs. n.  276/2003);
  • l’eventuale accettazione del lavoratore “comporta l’estinzione del rapporto alla data del licenziamento e la  rinuncia alla impugnazione del licenziamento anche qualora il lavoratore l’abbia già proposta”.

Va anche segnalato, infine , che con una recente  sentenza la  Corte costituzionale  ha giudicato incostituzionale il metodo per il calcolo  dell'indennità di licenziamento illegittimo   fissato dal Jobs Act per il contratto a tutele crescenti. Per questo gli importi dell'offerta di conciliazione,  in confronto con la possibile indennità definibile dal giudice , potrebbero in futuro risultare   meno appetibili per il lavoratore e dare quindi spazio a un maggior numero di contenziosi .   La Consulta ha affermato infatti che la definizione dell'importo dell'indennità in caso di licenziamento senza giusta causa non puo essere correlata semplicemente all'anzianità del lavoratore ma deve prendere in considerazione altri fattori piu specifici e individuali . Per questa ragione le somme che il lavoratore potrà sperare di ottenere in giudizio potrebbero essere molto piu alte rispetto a quanto offre la conciliazione stragiudiziale . Il ragionamento si applica in particolare ai lavoratori delle grandi imprese  che sono quelli interessati  dalle modifiche all'art. 18 legge 300 1970 introdotto con il D.Lgs. 23 2015.