Minimi e Moss compatibili

I contribuenti che operano nel regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile ed i lavoratori in mobilità (c.d. “nuovi minimi”) possono avvalersi delle regole del Moss per le operazioni che rientrano in tale regime, in parziale deroga a quelle proprie del regime fiscale prescelto, che si caratterizza, come noto, per una serie di semplificazioni negli adempimenti Iva che, a primo aspetto, risultano non pienamente compatibili con quelli Moss (esonero dall’obbligo di liquidazione e versamento dell’IVA; tenuta, registrazione e conservazione dei documenti previsti dal Dpr 633/1972; comunicazione annuale e presentazione della dichiarazione ai fini Iva). E’ quanto precisa la Risoluzione n. 75/E del 28 agosto 2015. In particolare, la risoluzione afferma due importanti principi:
  • in relazione ai servizi resi verso l’estero, al regime fiscale di vantaggio si applicano le regole ordinarie sulla territorialità IVA, così come espressamente previsto per il nuovo regime forfetario;
  • è possibile la convivenza tra le regole procedurali semplificate previste, ai fini Iva, per il regime fiscale di vantaggio e quelle proprie del sistema Moss.
Di conseguenza, anche quando i servizi elettronici sono resi nell’ambito del regime agevolato:
  • nei rapporti B2B, la relativa Iva deve essere assolta dal committente nel proprio Paese, poiché l’operazione è fuori campo Iva in Italia;
  • nei rapporti B2C, il prestatore è tenuto a identificarsi in ciascuno Stato membro in cui presta tali servizi o, in alternativa, può avvalersi del regime Moss, applicando le regole procedurali previste per tali operazioni.

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