Niente ISA in caso di modifica o cessazione dell’attività in corso d’anno

Cosa succede ai fini ISA se un soggetto ha modificato l'attività nel corso del 2018 o nel caso di più attività ha cessato quella prevalente? Queste sono state alcune delle domande a cui l'Agenzia delle Entrate ha risposto nella Circolare 20/e del 9 settembre 2019. Vediamo alcuni dei chiarimenti forniti su questo tema.

In particolare, è stato chiesto come si deve comportare un soggetto che nel 2018 ha svolto due attività e ha cessato l’attività prevalente. Si deve considerare "periodo di non normale svolgimento dell'attività" com'era per gli studi di settore anche ai fini ISA?

Nel rispondere a questa prima domanda, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che gli ISA non si applicano ai periodi d’imposta nei quali il contribuente ha iniziato o cessato l’attività nel corso del periodo d’imposta ovvero non si trova in condizioni di normale svolgimento della stessa, come nel caso di modifica in corso d’anno dell’attività esercitata. È il caso, ad esempio, di un imprenditore che fino ad aprile ha svolto l’attività “Commercio all’ingrosso di prodotti di salumeria”e da maggio in poi quella di “Trasporto con taxi”.

Attenzione va prestata al fatto che al contrario, non costituisce causa di esclusione la modifica in corso d’anno dell’attività esercitata qualora le due attività (quella cessata e quella iniziata) siano contraddistinte da codici attività compresi nello stesso ISA

Per quanto riguarda la modifica dell'attività in corso d’anno per effetto inizio nuova attività, la situazione dell’impresa che nel corso dell’anno inizia una nuova attività, che si aggiunge a quella già svolta, da cui si conseguono fin dal primo anno la maggior parte dei ricavi, è stata considerata una modifica nel  corso del periodo d’imposta dell’attività esercitata. La nuova attività iniziata nel corso dell’anno, infatti, sostituisce, in termini di prevalenza dei ricavi, l’attività precedente, pertanto è causa di esclusione dagli ISA.