Notifica PEC: valida e tempestiva entro la mezzanotte

Notifica PEC telematica valida 24 ore su 24. E' questo in breve quanto chiarito dalla Corte Costituzionale con la sentenza 75 depositata l'11 aprile 2019. Nel corso di un giudizio civile di secondo grado presso la Corte di Appello di Milano, la società appellata aveva eccepito l’inammissibilità del gravame in quanto notificato a mezzo posta elettronica certificata (PEC), l’ultimo giorno utile, con messaggio inviatole alle ore 21:04 in fascia oraria quindi successiva alle ore 21e pertanto implicante il perfezionamento della notificazione «alle ore 7 del giorno successivo» data in cui l’impugnazione risultava, appunto, tardiva.

Secondo la Corte di Appello lo slittamento alle 7 del mattino seguente della notifica:

  • violerebbe l’art. 3 Cost poiché la prevista equiparazione del “domicilio fisico” al “domicilio digitale” comporterebbe l’ingiustificato eguale trattamento di situazioni differenti – le notifiche “cartacee” e quelle “telematiche” – considerato anche che, per queste ultime non verrebbe in rilievo l’esigenza di evitare «“utilizzi lesivi” del diritto costituzionalmente garantito all’inviolabilità del domicilio» o dell’«interesse al riposo e alla tranquillità».
  • si porrebbe, altresì, in contrasto con gli artt. 24 e 111 Cost., in quanto, nel caso di notifica effettuata a mezzo PEC, la previsione di un limite irragionevole alle notifiche l’ultimo giorno utile per proporre appello, comporterebbe una limitazione del diritto di difesa del notificante giacché, trovandosi a notificare l’ultimo giorno utile è costretto a farlo senza poter sfruttare appieno il termine giornaliero che dovrebbe essergli riconosciuto per intero.

Nel proprio giudizio, la Corte Costituzionale ha sottolineato come il divieto di notifica per via telematica oltre le ore 21 risulta introdotto allo scopo di tutelare il destinatario, per salvaguardarne, cioè, il diritto al riposo in una fascia oraria (dalle 21 alle 24) in cui egli sarebbe stato, altrimenti, costretto a continuare a controllare la propria casella di posta elettronica. Ciò appunto giustifica la fictio iuris, per cui il perfezionamento della notifica – effettuabile dal mittente fino alle ore 24 (senza che il sistema telematico possa rifiutarne l’accettazione e la consegna) – è differito, per il destinatario, alle ore 7 del giorno successivo. Ma non giustifica la corrispondente limitazione nel tempo degli effetti giuridici della notifica nei riguardi del mittente, al quale viene invece impedito di utilizzare appieno il termine utile per approntare la propria difesa. La norma è, per di più, intrinsecamente irrazionale, là dove viene ad inibire il presupposto che ne conforma indefettibilmente l’applicazione, ossia il sistema tecnologico telematico, che si caratterizza per la sua diversità dal sistema tradizionale di notificazione, posto che quest’ultimo si basa su un meccanismo comunque legato “all’apertura degli uffici”, da cui prescinde del tutto invece la notificazione con modalità telematica.

Pertanto la Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 16-septies del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179 nella parte in cui prevede che la notifica eseguita con modalità telematiche la cui ricevuta di accettazione è generata dopo le ore 21 ed entro le ore 24 si perfeziona per il notificante alle ore 7 del giorno successivo, anziché al momento di generazione della predetta ricevuta.