Pertinenza con IVA 22% se venduta con atto separato

La Corte di Cassazione, con ordinanza n. 1735 del 28 gennaio 2014, ha chiarito che il costruttore di un edificio che vende i box auto con atto separato e non contestuale a coloro che sono già proprietari degli appartamenti deve applicare l'aliquota IVA ordinaria. Per fruire dell'aliquota agevolata, invece, è necessario che il contribuente dimostri che le pertinenze siano state costruite sin dall'origine assieme agli appartamenti (vincolo di pertinenzialità) o fossero previste da uno specifico programma di fabbricazione per aree urbane del Comune.
 

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *