Processo tributario: ammesse le dichiarazioni di terzi testimoni

Interessante l’ordinanza della Corte di Cassazione depositata il 16 marzo 2018 (N. 6616/2018). La Suprema Corte ha infatti ritenuto che il divieto di prova testimoniale nel processo tributario, previsto all’articolo 7 del D. Lg 546/92 non impedisca al giudice di valutare nel proprio processo decisionale anche le dichiarazioni rese da terzi all’amministrazione finanziaria nel corso delle verifiche fiscali.
In particolare, fermo restando il divieto di prova testimoniale dinanzi alla commissione è ammessa la produzione, in sede di contenzioso, di scritti riportanti le dichiarazioni dei terzi. Pertanto sono sempre ammissibili le dichiarazioni di terze rese nel corso della verifica a:

  • militari della GDF
  • funzionari dell’Agenzia delle Entrate.

Attenzione, però. Per il principio di parità tra le parti, le dichiarazioni di terzi possono essere valutate sia a favore che contro il contribuente.

Sia l’ente impositore che il contribuente posso produrre tali prove documentali, sia in caso di accertamento con adesione sia in caso di contenzioso tributario.
Nel caso di specie, la CTR della Campania accoglieva l’appello del contribuente basandosi anche sulle dichiarazioni rese da terzi alla Guardia di Finanza nel corso della verifica (nella controversia in oggetto, i terzi erano clienti dell’azienda dell’appellante).
In particolare le dichiarazioni dei clienti smentivano i maggiori corrispettivi calcolati dagli accertatori, e tali dichiarazioni erano state valutate dal giudice di merito, che accoglieva il ricorso del contribuente.

Processo tributario

Prova testimoniale Non ammessa
Prova documentale di scritti riportanti le dichiarazioni di terzi Ammessa