Regime forfetario, domanda per le agevolazioni previdenziali all’Inps
L’Inps, con la circolare n. 29 di ieri 10 febbraio, è intervenuta a chiarire le modalità di opzione per il regime contributivo agevolato riservato ai soggetti che adotteranno il nuovo regime fiscale forfetario introdotto dalla Legge di stabilità 2015 (Legge n. 190/2014). In base a quanto previsto dalla legge 190/2014, infatti, le persone fisiche esercenti attività d’impresa, arti o professioni che hanno aderito al nuovo regime fiscale agevolato possono optare anche per le agevolazioni di carattere previdenziale. In tal caso, la contribuzione dovuta alle Gestioni Artigiani e Commercianti avviene in percentuale rispetto al reddito forfetario, senza applicazione del livello minimo imponibile previsto dall’articolo 1, comma 3 della legge 233/1990. A seguito dell’opzione il contribuente non è, dunque, obbligato a versare la quota fissa e i versamenti saranno effettuati in acconto e a saldo, alle scadenze previste per le somme dovute in base alla dichiarazione dei redditi. L’accesso al regime previdenziale agevolato avviene sulla base di apposita dichiarazione che il contribuente deve presentare all’Inps.