Regime forfettario 2019: non vincola la partecipazione in società agricola

Com'è noto ormai, il regime forfettario ha subito modifiche dalla manovra finanziaria 2019 che ne ha esteso la platea dei beneficiari. In particolare, dal 2019, è prevista un’unica soglia di ricavi per l'accesso al regime, potranno così usufruirne coloro che nell'anno precedente hanno conseguito ricavi o percepito compensi, ragguagliati ad anno, non superiori a 65.000 Euro. Rispetto alla vecchia disciplina del regime forfettario, resta fermo il fatto che non possano accedere allo stesso gli esercenti attività d’impresa, arti o professioni che partecipano, contemporaneamente all’esercizio dell’attività, a società di persone, associazioni, imprese familiari di cui all’articolo 5 del Testo Unico sulle Imposte sui Redditi (22 dicembre 1986, n. 917).

In particolare, è previsto che non possano fruire del regime agevolato quei soggetti che controllano direttamente o indirettamente società a responsabilità limitata o associazioni in partecipazione, le quali esercitano attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte dagli esercenti attività d’impresa, arti o professioni. Sostanzialmente quindi, il possesso di una quota pari al 10% del Capitale sociale di una Srl potrebbe non essere considerato un ostacolo per l’adesione al regime forfettario che partirà dal 2019. Il nuovo dettato normativo collega tale limite ad un ulteriore requisito in quanto è necessario, per usufruire del regime forfettario, che la S.r.l. in cui si detiene la partecipazione non eserciti attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte dagli esercenti attività d’impresa, arti o professioni. 

Come si legge nella rubrica l'Esperto Risponde del Sole 24 ore di ieri, 11 febbraio 2019, un libero professionista è ammesso al regime forfettario 2019 anche se detiene una quota di partecipazione in una società semplice agricola. Infatti, come già precisato dall'Agenzia delle Entrate nel 2011 in merito al regime di vantaggio allora in vigore, sebbene la norma faccia riferimento alla partecipazione in società di persone o associazioni, l'eventualità di sottoporre il medesimo reddito a due regimi diversi che è ciò che i vincoli imposti dal legislatore vogliono evitare, si verifica solo se il reddito di partecipazione è un reddito di impresa o di lavoro autonomo.