Rivalutazione terreni: valore periziato valido anche se asseverato dopo il rogito

Con la Risoluzione n. 53/E del 27 maggio 2015, l’Agenzia delle Entrate è tornata ad affrontare il tema della rivalutazione dei terreni. L’art. 7 della Legge n. 448/2001, nell’introdurre la possibilità di rideterminazione dei valori di acquisto dei terreni edificabili, ha espressamente previsto che, ai fini della determinazione delle plusvalenze e minusvalenze, per i terreni edificabili e con destinazione agricola posseduti ad una determinata data, può essere assunto, in luogo del costo o valore di acquisto, il valore a tale data determinato sulla base di una perizia giurata di stima "a condizione che il predetto valore sia assoggettato ad una imposta sostitutiva delle imposte sui redditi”.
 
La prassi attualmente prevede che il contribuente che indichi direttamente nell’atto di cessione del terreno un valore inferiore a quello di perizia si espone ad una rettifica da parte del Fisco, che procederà alla determinazione della plusvalenza secondo le regole ordinarie di calcolo ai sensi dell’articolo 68 del Tuir, fondate sulla differenza tra corrispettivo percepito e prezzo di acquisto. Con la Risoluzione n. 53/E/2015, tuttavia, l’Amministrazione riconosce che tale rettifica non può scattare nei casi in cui, pur non facendosi menzione nell’atto della intervenuta rideterminazione, lo scostamento del valore indicato nel medesimo atto rispetto a quello rideterminato dalla perizia, sia “poco significativo”e, quindi, per il calcolo della plusvalenza ai fini delle imposte dirette, si potrà fare comunque riferimento al valore rivalutato che costituisce il “valore minimo di riferimento”.

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