Split payment: ecco come individuare le Pubbliche Amministrazioni

Circolare dell'Agenzia delle Entrate del 7 maggio 2018 sullo split payment con chiarimenti utili ai fini dell'individuazione delle Pubbliche Amministrazioni obbligate al meccanismo della scissione dei pagamenti IVA. Il meccanismo, come è noto, mira a garantire

  • l’Erario dal rischio di inadempimento dell’obbligo di pagamento dei fornitori che addebitano in fattura l’imposta
  • gli acquirenti dal rischio di coinvolgimento nelle frodi commesse da propri fornitori o da terzi.

Il meccanismo pone così a carico dei soggetti acquirenti, che presentano un grado di “fedeltà fiscale” maggiore dei loro fornitori nell’assolvimento degli obblighi di versamento dell’imposta, l’obbligo di versare l’imposta medesima addebitata dal fornitore direttamente all’Erario, in luogo del fornitore.

Come chiarito nel documento di prassi, per l’individuazione delle Pubbliche Amministrazioni destinatarie della disciplina della scissione dei pagamenti non sono previsti degli elenchi, ma, come, peraltro, chiarito nel comunicato del 31 ottobre del 2017 dal Dipartimento delle Finanze del Ministero dell’Economia e delle Finanze, occorre far riferimento all’Indice delle Pubbliche Amministrazioni (IPA) disponibile al sito www.indicepa.gov.it.

Le Entrate sottolineano come l’accreditamento all’IPA, ancorché obbligatorio per i soggetti destinatari della fatturazione elettronica, discende dall’iniziativa degli stessi soggetti.

Si precisa che laddove il riferimento all’IPA non sia esaustivo, torna utile per il fornitore il rilascio dell’attestazione di cui al comma 1-quater dell’art. 17-ter del D.P.R. n. 633/72. 

Attenzione però, anche la Pubblica Amministrazione acquirente, che rientra nell’applicazione della scissione dei pagamenti, laddove non abbia richiesto l'accreditamento all'IPA e non abbia comunicato al fornitore l’applicabilità alla stessa del meccanismo di scissione dei pagamenti, sarà comunque soggetta all’applicazione delle specifiche sanzioni.

In caso di comportamenti difformi rispetto a quanto indicato, le Entrate chiariscono che "in considerazione delle obiettive condizioni di incertezza che hanno accompagnato le novità introdotte dal 1° gennaio 2018 sulla portata e sull’ambito della disciplina recata dall’articolo 17-ter del D.P.R. n. 633 del 1972, come modificato dall’art. 3, comma 1, del D.L. 16 ottobre 2017, n. 148, sono fatti salvi, con conseguente mancata applicazione di sanzioni, eventuali comportamenti difformi adottati dai contribuenti anteriormente all’emanazione del presente documento di prassi, sempre che non sia stato arrecato danno all’Erario con il mancato assolvimento dell’imposta dovuta."