Congedi e permessi per malattie invalidanti: ok alla nuova legge

Nella seduta dell' 8 luglio 2025,  l’Aula Senato ha avviato e concluso, in seconda lettura  l’esame del disegno di legge "Permessi per lavoratori affetti da malattia oncologica, invalidante e cronica"  Si attende ora la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. 

Nella relazione finale  sono state evidenziate le principali novita tra cui il periodo di congedo continuativo fino a 24 mesi per la conservazione del posto di lavoro e 10 ore di permesso retribuito aggiuntivo ma anche  l'importanza della approvazione bipartisan del provvedimento.. 

Vediamo meglio tutti i contenuti della legge.

DDL patologie croniche invalidanti o oncologiche: il nuovo congedo

I commi 1 e 2 dell'articolo 1 riconoscono il diritto a un periodo di 

  • congedo continuativo o frazionato  non superiore ai 24 mesi,
  •  non retribuito 
  • con conservazione del posto di lavoro
  •  per i lavoratori dipendenti, pubblici o privati, affetti da malattie oncologiche oppure da malattie invalidanti o croniche, anche rare, 
  • che comportino un grado di invalidità pari o superiore al 74 per cento.

Durante il periodo di congedo, il dipendente non può svolgere alcun tipo di attività lavorativa, mentre possono essere fruiti, in via concorrente, altri benefici economici o giuridici. La fruizione del congedo può decorrere solo dall'esaurimento degli altri periodi di assenza giustificata, con o senza retribuzione, spettante ai dipendenti a qualunque titolo. 

Il periodo di congedo non è computato nell'anzianità di servizio né ai fini previdenziali. Sono comunque fatte salve le disposizioni più favorevoli previste dalla contrattazione collettiva o dalla disciplina applicabile dal rapporto di lavoro. 

Alla fine del periodo di congedo, la certificazione delle malattie è rilasciata dal medico di medicina generale o dal medico specialista operante in una struttura sanitaria pubblica o privata accreditata che ha in cura il lavoratore. 

Il successivo comma 4 prevede che, per il periodo successivo alla fruizione del congedo  il lavoratore abbia priorità nell'accesso alla modalità di lavoro agile nell'ambito degli accordi individuali su tale modalità che il datore di lavoro intenda concludere

La priorità sussiste a condizione che la prestazione lavorativa del soggetto sia compatibile con la modalità di lavoro agile. 

Per i lavoratori autonomi il comma 3 prevede, con riferimento alle suddette malattie, il diritto alla sospensione, per un periodo non superiore a trecento giorni per anno solare, dell'esecuzione della prestazione dell'attività svolta in via continuativa per un committente. 

Per il periodo oggetto di sospensione non è riconosciuto alcun corrispettivo ed è fatta salva l'ipotesi del venir meno nell'interesse del committente.

DDL pazienti cronici o oncologici: i permessi

L'articolo 2 prevede, con decorrenza dal 2026, per i lavoratori dipendenti pubblici e privati affetti da malattie oncologiche in fase attiva o in follow up precoce oppure affetti da malattie invalidanti o croniche, anche rare, che comportino un grado di invalidità pari o superiore al 74 per cento o aventi figli minorenni affetti da malattie e condizioni di invalidità in oggetto, il diritto a dieci ore annue di permesso, con relative indennità o copertura previdenziale figurativa per specifiche esigenze, in via aggiuntiva rispetto ai permessi già spettanti in base alla legislazione ed ai i contratti collettivi nazionali di lavoro

Vi è il diritto riconosciuto per lo svolgimento di visite, esami strumentali, analisi chimico-cliniche e microbiologiche o di cure mediche frequenti, a condizione che sussista una prescrizione del medico di medicina generale o di un medico specialista operante in una struttura sanitaria pubblica o privata accreditata. 

Trovano in generale applicazione le disposizioni previste per i lavoratori relative ai casi di gravi patologie richiedenti terapia salvavita. 

L'indennità per le ore di permesso  è determinata secondo i criteri vigenti per il trattamento di malattia.

 L'indennità è erogata:

  • nel settore privato da parte del datore di lavoro, col successivo recupero mediante conguaglio coi contributi dovuti all'ente previdenziale. 
  • Nel settore pubblico, invece, le amministrazioni provvedono in relazione all'oggetto, nel rispetto della contrattazione collettiva nazionale, alla sostituzione del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario delle istituzioni scolastiche, nonché del personale per il quale è prevista la sostituzione obbligatoria.

Borse di studio” in memoriam” per professioni sanitarie

L'articolo 3 istituisce nello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca un fondo con una dotazione di 2 milioni di euro, a decorrere dal 2026, per il conferimento di premi di laurea intitolati alla memoria di pazienti affetti da malattie oncologiche in favore di studenti meritevoli, laureati in medicina e chirurgia, scienze biologiche, biotecnologie, farmacia, chimica e tecnologia farmaceutica, ovvero altri corsi di laurea inerenti alle professioni sanitarie. 

Si demanda a un decreto ministeriale la definizione dei requisiti necessari per il conferimento dei premi in oggetto, dei parametri e delle modalità di istituzione ed erogazione dei premi.

Gli articoli 4 e 5  prevedono che 

  • per l'attuazione  l'INPS ricevera uno stanziamento specifico per consentire l'adeguamento della propria infrastruttura tecnologica
  • si conferma la consueta clausola di salvaguardia relativa alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e Bolzano.