Contratti a termine nulli: ok a disoccupazione e indennità risarcitoria

Con la sentenza n. 23876 del 26 agosto 2025, le Sezioni Unite  della Cassazione civili hanno chiarito che, quando il termine apposto a un contratto di lavoro è dichiarato nullo e il rapporto è convertito a tempo indeterminato fin dall’origine, il lavoratore mantiene il diritto a trattenere l’indennità di disoccupazione percepita nel periodo tra la scadenza del termine e la decisione giudiziale che ne accerta la nullità (periodo intermedio). 

Non è quindi dovuta la restituzione all’INPS, anche se il lavoratore ha percepito anche l'indennità risarcitoria da parte del datore di lavoro prevista dalla legge n. 183 del 2010 (“Collegato lavoro”) art. 32, comma 5.

Il caso

Il caso specifico  riguardava una serie di rapporti a termine cessati nel 2010; il lavoratore aveva percepito per un anno la disoccupazione ex art. 42 r.d.l. 1827 1935. e, anni dopo, aveva ottenuto la conversione del rapporto a tempo indeterminato con condanna del datore a versare l’indennità forfettaria prevista per l’illegittima apposizione del termine.

L’INPS chiedeva di restituire quanto erogato a titolo di disoccupazione, sostenendo che la ricostituzione del rapporto “ex tunc” facesse venir meno lo stato di disoccupazione.

I giudici di merito avevano respinto la pretesa  e le Sezioni Unite hanno confermato tale esito, rigettando il ricorso dell’INPS. 

Le motivazioni della sentenza di Cassazione

Il principio affermato è semplice: si muovono su piani diversi la tutela previdenziale contro la disoccupazione e la tutela risarcitoria connessa al rapporto di lavoro; infatti:

  1. l’indennità di disoccupazione ha funzione previdenziale, serve a fronteggiare lo stato di bisogno determinato dalla perdita di retribuzione;
  2.  l’indennità forfettaria dovuta per l’illegittima apposizione del termine ha funzione risarcitoria e opera nel piano del rapporto di lavoro. 

Le due tutele sono quindi compatibili e cumulabili perché rispondono a finalità differenti. 

Cosa significa “periodo intermedio”: è l’intervallo tra la scadenza del contratto a termine (poi giudicato nullo) e la decisione che accerta la nullità. 

In quel lasso di tempo, se il lavoratore non presta attività e non percepisce retribuzione, persiste uno stato di bisogno effettivo. 

La Corte precisa che la sola ricostituzione giuridica del rapporto non cancella il dato di fatto della carenza di reddito patita in quel periodo; la condizione protetta dalla prestazione previdenziale cessa soltanto quando si ripristina in concreto il sinallagma lavoro–retribuzione. 

La questione oggi: dalla vecchia disoccupazione alla NASpI

Va specificato che il caso trattava la vecchia indennità ordinaria di disoccupazione  riconducibile al r.d.l. del 1935.

 Dal 2015  come è noto è stata  sostituita dalla NASpI, (artt. 1 e 3 d.lgs. n. 22/2015)   che ha la medesima funzione di sostegno al reddito in caso di perdita involontaria del lavoro. 

La logica affermata dalla Cassazione rimane attuale: la prestazione di disoccupazione  ha natura previdenziale e può coesistere con l’indennità risarcitoria per l’illegittima apposizione del termine; non è quindi automatica alcuna restituzione delle somme percepite per il periodo effettivamente privo di retribuzione.