Fondo abitativo per genitori separati o divorziati 2026: come sarà?
La bozza della legge di bilancio 2026, attualmente all’esame della Commissione Bilancio del Senato, introduce con l’articolo 56 una misura rilevante per il welfare familiare.
Si tratta dell’istituzione di un apposito Fondo presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, finalizzato a sostenere i genitori separati o divorziati che non siano assegnatari dell’abitazione familiare di proprietà e che abbiano figli a carico.
Il legislatore riconosce, infatti, che la perdita della disponibilità della casa familiare, unita agli obblighi di mantenimento, costituisce un fattore di rischio economico significativo per molti genitori non collocatari, spesso esposti a difficoltà nel garantire condizioni abitative adeguate per sé e per i propri figli.
Secondo la formulazione attuale, il contributo potrà essere riconosciuto fino al compimento del ventunesimo anno di età del figlio, estendendo quindi la tutela oltre la soglia tradizionale dei 18 anni, in coerenza con l’evoluzione normativa che riconosce una responsabilità genitoriale protratta nelle fasi iniziali della vita adulta.
La dotazione finanziaria prevista è pari a 20 milioni di euro annui a decorrere dal 2026, risorse destinate ad alimentare una misura che potrebbe rivelarsi particolarmente strategica, specie nei contesti urbani caratterizzati da canoni di locazione elevati.
È tuttavia da sottolineare che la norma, pur delineando l’ambito soggettivo dei beneficiari, rinvii completamente alla normativa secondaria la definizione dei requisiti puntuali e delle modalità operative per l’accesso al contributo, lasciando così irrisolti elementi applicativi essenziali e rinviando molto probabilmente di qualche mese la reale attuazione.
Criteri applicativi e decreto attuativo osservazioni dell’Ufficio
Il comma 2 dell’articolo 56 affida a un decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, adottato di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, il compito di definire criteri, parametri e procedure per l’erogazione dei contributi. Tale scelta legata forse all'iniziativa legislativa proveniente dal Ministro Salvini , titolare del dicaster, o è inusuale in quanto l'oggetto della norma non rientra tra le sue competenze. Potrebbe essere oggetto di modifica v. sotto gli emendamenti presentati
Si segnala inoltre, tra le osservazioni formulate dagli uffici a supporto dell’esame parlamentare un rilievo significativo: l’opportunità di definire in modo esplicito la nozione di “figlio a carico”. L’espressione, infatti, può prestarsi a diverse interpretazioni – fiscali, anagrafiche o legate alla convivenza – e rischia di generare incertezze applicative qualora non venga chiarita in modo uniforme. Una definizione puntuale risulterebbe essenziale per delimitare correttamente la platea dei destinatari e per garantire criteri omogenei sul territorio nazionale.
Le principali proposte di emendamento
Nel corso dell’esame parlamentare sono state presentate numerose proposte di modifica all’articolo 56, provenienti da diversi gruppi politici, con l’obiettivo di precisare l’assetto amministrativo del Fondo, rafforzare le garanzie di equità nell’accesso e introdurre ulteriori condizioni di ammissibilità.
In particolare, l’emendamento 56.1 (Sironi, Mazzella, Pirro, Damante) propone il trasferimento della gestione del Fondo dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti al Ministero dell’economia, con successivo passaggio al Dipartimento per le politiche della famiglia, affidando inoltre il decreto attuativo all’autorità politica delegata in materia familiare.
Il senatore Lombardo (56.2) suggerisce di escludere dai benefici i genitori che non abbiano adempiuto agli obblighi di mantenimento o alle prescrizioni dei provvedimenti di separazione e divorzio.
Gli emendamenti 56.3 e 56.5 (Magni, De Cristofaro, Cucchi; Maiorino, Pirro, Damante) convergono sulla necessità di ampliare il coinvolgimento istituzionale nel decreto attuativo – includendo il Ministro della salute e il Ministro per la famiglia – e di introdurre verifiche puntuali sulla situazione economica e patrimoniale dei richiedenti, garantendo criteri equi, controlli più rigorosi e coordinamento con gli altri strumenti di sostegno abitativo. La proposta 56.4 prevede inoltre il passaggio in Conferenza Unificata per rafforzare la concertazione con Regioni ed enti locali.
Chiude il quadro l’emendamento 56.6 (De Poli), che vorrebbe introdurre stringenti requisiti soggettivi aggiuntivi:
- assenza di rinvio a giudizio o condanne per violenza domestica o su minori,
- mancanza di altri immobili e verifica del reddito triennale, con l’obiettivo di destinare il Fondo ai nuclei più meritevoli e in reale condizione di bisogno.

