Risarcimenti al lavoratore licenziato: chiarimenti sull’imponibilità

Risarcimenti  al lavoratore  dopo il licenziamento illegittimo:   sono imponibili solo se  connessi alla  rapporto di lavoro cessato ( lucro cessante)  e non per danno emergente . In merito due recenti dettagliati documenti di prassi e di giurisprudenza . Vediamo di seguito gli aspetti principali .

Cassazione n. 80231 2021: indennità al lavoratore per danno emergente non imponibili

Con l'ordinanza n. 8031 2021 la corte di Cassazione  ribadisce che eventuali indennità percepite dal lavoratore   sono soggette a tassazione esclusivamente se connesse al rapporto di lavoro   cioe  se finalizzate a reintegrare un danno concretatosi nella mancata percezione di redditi (c.d. "lucro cessante")  

Non sono invece assoggettabili a tassazione le somme volte a riparare un pregiudizio di natura diversa (c.d. "danno emergente").

Il caso riguardava  gl importi erogati ad un dirigente dopo il licenziamento, che  l'agenzia aveva assoggettato  interamente a tassazione .

Sul punto le commissioni provinciale e  Regionale si erano già pronunciate  positivamente per il dipendente.

 La Cassazione  aveva invece cassato la sentenza non avendo individuato  nella motivazione la specifica dimostrazione che l'erogazione  fosse indipendente dalla cessazione del rapporto . Talel  requisito è necessario ad escludere  la tassazione   come afferma il precedente di Cassazione  15305 2009 : " non  sono assoggettabili ad irpef  erogazioni non   connesse a obbligatorieta  per sostituzione del reddito o risarcimento danni per la perdita di redditi futuri ".

Nella nuova sentenza della CTR   sul caso, vengono quindi evidenziati i motivi per cui  l'indennità supplementare corrisposta al ricorrente non era collegata al rapporto di lavoro intercorso , in quanto :

  • nel verbale di conciliazione, sottoscritto a seguito del licenziamento del dirigente, le parti avevano dato atto del carattere risarcitorio della indennità e che il relativo importo non era soggetto a ritenuta fiscale
  • il rapporto dirigenziale era già stato risolto antecedentemente rispetto al verbale di conciliazione; 
  • l'indennità era stata riconosciuta nella misura massima;
  •  il giorno successivo alla conciliazione, il dirigente  era stato assunto  in altra società, 

Dunque , "in base all'interpretazione della concreta volontà manifestata dalle parti nella trattativa e negli atti ", l'indennità non poteva essere assoggettata all'IRPEF e dunque andava rimborsata al contribuente. Avverso tale sentenza l'Ufficio ricorre nuovamente  per cassazione ma la Suprema Corte  giudica invece  infondato il ricorso. Giudica infatti provata nelle motivazioni della sentenza la non dipendenza della percezione delle somme dal rapporto di lavoro , da cui deriva la non imponibilità.

Licenziamento illegittimo e  indennizzo soggetto a ritenute IRPEF –   Interpello 222 del 29 marzo 2021

Il quesito sottoposto da parte di una azienda sanitaria riguardava un medico specialista ambulatoriale  che aveva ottenuto dal Tribunale la dichiarazione di illiceità e conseguente annullamento del licenziamento disposto nei suoi riguardi dall''Azienda ,  per difetto dei presupposti di fatto e di diritto. Veniva chiesto di  ordinare alla controparte l'immediata ripresa in servizio  o in via subordinata, dichiarare l'illiceità del provvedimento di licenziamento  con condanna a risarcire i danni   causati  dall'illecito provvedimento.L'azienda sanitaria chiedeva quindi all'Agenzia , riservandosi ulteriori ricorsi,   se  il risarcimento sia da assoggettare a ritenuta IRPEF

L'Agenzia  conferma che:

  •  in base a quanto illustrato  le somme liquidate in sede giurisdizionale costituiscono, per il percipiente, reddito assimilato a quello di lavoro dipendente in base al principio di onnicomprensività
  • Considerato che la sentenza, nel definire gli importi complessivamente spettanti  , nulla ha disposto in merito agli obblighi del sostituto d'imposta circa la non applicazione di ritenute fiscali, si ritiene  siano da  operare le ritenute d'acconto a titolo di Irpef così come previsto dall'articolo 24 del d.P.R. n. 600 del 1973.
  •  In relazione alla modalità e alla misura della tassazione,  il Tribunale  ha " Ritenuto  congrua la richiesta risarcitoria di Euro 50,000,00,  quale arretrato di reddito di lavoro dipendente in quanto le somme  sono state calcolate in base alla retribuzione che sarebbe spettata a quest'ultimo in base al trattamento economico previsto dall'Accordo Collettivo Nazionale

Essendo evidente il collegamento con il rapporto di lavoro cessato , la natura risarcitoria della somma liquidata non impedisce l'applicazione delle ritenute a titolo di Irpef.L'Amministrazione finanziaria  richiama la risoluzione 24 maggio 2002, n. 155/E in cui era stato precisato che:

  1.  laddove l'indennizzo vada a compensare, in via integrativa o sostitutiva, la mancata percezione di redditi di lavoro, ovvero il mancato, le somme corrisposte, in quanto sostitutive di reddito, vanno assoggettate a tassazione (cd. lucro cessante). 
  2. Viceversa, laddove il risarcimento erogato voglia indennizzare il soggetto delle perdite effettivamente subite (c.d. danno emergente), ed abbia la precipua funzione di reintegrazione patrimoniale, tale somma non sarà assoggettata a tassazione. Infatti, in quest'ultimo caso assume rilevanza assoluta il carattere risarcitorio del danno alla persona del soggetto leso e manca una qualsiasi funzione sostitutiva o integrativa di eventuali trattamenti retributivi.