Regime contributivo agevolato: domanda entro il 28 febbraio 2018

Gli imprenditori che applicano il  regime fiscale forfetario (L. 190/2014), obbligati al versamento previdenziale presso le gestioni speciali artigiani e commercianti, possono usufruire di un sistema di maggior favore anche in ambito previdenziale, chiamato "regime contributivo agevolato". La riduzione della contribuzione è pari al 35%, sia quella sul reddito entro il minimale, sia quella sul reddito eventualmente eccedente. Per fruire dell'agevolazione occorre fare apposita domanda all'INPS entro il 28.02.2018. Coloro che, invece, abbiano già fruito dell'agevolazione nel 2017, e intendano continuare a beneficiarne, non dovranno ripresentare la domanda.

 

 
 

Regime contributivo agevolato: opzione per chi era già in attività nel 2017

I soggetti già in attività al 31 gennaio 2017 devono compilare il modello telematico disponibile sul sito internet dell'Inps, nella sezione "Cassetto Previdenziale per Artigiani e Commercianti ", entro il 28 febbraio dell’anno per il quale intendono usufruire del regime agevolato (quindi entro il 28.2.2018 per aderire al regime nel 2018).

Il termine è perentorio, per cui se il termine non viene rispettato non sarà possibile accedere al regime contributivo per l'anno in corso. Si dovrà in tal caso presentare una nuova domanda, entro il 28 febbraio dell'anno successivo, e l'agevolazione decorrerà dal 1° gennaio del relativo anno (sempre che permangano i requisiti).

Nel caso di un soggetto che, pur esercitando un’attività d’impresa, non risulta ancora titolare di una posizione attiva presso le Gestioni IVS, va compilato e consegnato dall’Istituto l’apposito modello cartaceo (riportato in allegato 3 alla Circolare INPS n. 35 del 19.02.2016), specificando l’attività esercitata tramite l’indicazione del codice REA.

 

Regime contributivo agevolato: nuova attività dal 2018

I soggetti che intraprendono una nuova attività d'impresa a partire dal 1° gennaio 2018, e presumono di possedere i requisiti richiesti per usufruire del regime  contributivo agevolato, devono presentare telematicamente l’apposita dichiarazione di adesione, “con la massima tempestività rispetto alla data di ricezione della delibera di avvenuta iscrizione alla gestione previdenziale”.
 
In questo caso non viene fissato un termine preciso, ma la richiesta deve essere tempestiva.
 
Nella circolare n. 29 del 10.02.2015 l'INPS ha chiarito che se la domanda perviene all'INPS:
  • entro la data di avvio della prima elaborazione utile ai fini della richiesta di versamento, al richiedente sarà applicata immediatamente la tariffazione agevolata e nel Cassetto Previdenziale saranno disponibili i modd. F24 precompilati con i codici INPS e le scadenze relative al nuovo regime;
  • in una data in cui la posizione del richiedente è stata già oggetto di imposizione contributiva, la dichiarazione medesima è “trasferita”, per l’istruttoria, alla competente sede.

 

Schema di sintesi per l’adesione al regime contributivo agevolato

Soggetti che esercitano un'attività
al 31 gennaio 2017
Soggetti che iniziano un'attività
dal 1° gennaio 2018
Con posizione previdenziale aperta presso l'Inps
Senza posizione previdenziale aperta presso l'Inps
Domanda telematica
Domanda cartacea
Domanda telematica
Entro il 28 febbraio 2018
Entro il più breve termine da quando è stata ricevuta la delibera di avvenuta iscrizione alla gestione di previdenza
 

Allegati:

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *