San Marino, regole di fatturazione e spesometro 2016

Gli acquisti da San Marino possono essere soggetti a due procedure, a seconda che l'operatore sanmarinese indichi o meno l'Iva in fattura. Se l'Iva non è indicata, l'acquirente italiano deve integrarla indicando l'Iva dovuta e comunicare l'operazione all'Agenzia delle Entrate. Un tempo tale comunicazione era cartacea, ora invece è telematica e va effettuata compilando il quadro SE del modello polivalente. Si tratta dello stesso modello utilizzato per lo spesometro, ma gli adempimenti – spesometro, comunicazione acquisti San Marino con autofattura –  sono diversi, hanno una scadenza diversa e sono regolati da normative differenti.
 

Acquisto San Marino con IVA

  1. Il cedente sammarinese:
    1. emette la fattura in 4 copie (riportando oltre alla partita IVA della ditta italiana anche l’ammontare dell’IVA dovuta);
    2. presenta la fattura all'Ufficio tributario di San Marino;
    3. versa l'imposta;
    4. trasmette un esemplare della fattura vistata dall'Ufficio all'acquirente italiano.
  2. L’Ufficio tributario di San Marino timbra le fatture ricevute e trasmette all’Agenzia delle Entrate di Pesaro, entro 15 giorni dal ricevimento, 3 esemplari delle fatture e l’importo dell’imposta dovuta.
  3. L’Agenzia delle Entrate di Pesaro liquida l’IVA dovuta sulla cessione.
  4. L’acquirente italiano annota la fattura nel registro degli acquisti e opera la detrazione d'imposta.

Acquisto San Marino senza IVA e modello polivalente

  1. Il cedente sammarinese:
    1. emette la fattura, senza evidenziare l’IVA dovuta, in 3 esemplari riportando anche il numero di partita IVA della ditta italiana;
    2. fa vistare la fattura dall'Ufficio tributario di San Marino;
    3. trasmette la fattura vistata all'acquirente italiano.
  2. L’acquirente italiano:
    1. integra la fattura ricevuta dal fornitore sammarinese (vistata dall’Ufficio tributario di San Marino) con l’indicazione dell’ammontare dell’IVA dovuta;
    2. annota il documento integrato nel registro delle fatture emesse/corrispettivi e degli acquisti;
    3. comunica l’avvenuta annotazione al competente Ufficio dell’Agenzia delle Entrate indicando il numero progressivo annuale attribuito in sede di registrazione. Tale comunicazione, prevista dall’art. 16, comma 1, lett. c), del DM 24.12.93, un tempo era cartacea, e doveva essere effettuata entro 5 giorni dall'annotazione. Ora, invece, la comunicazione va effettuata telematicamente mediante il “Modello di comunicazione polivalente”, compilando il quadro SE, entro l’ultimo giorno del mese successivo a quello di annotazione della fattura (a tal proposito si veda anche lo speciale del 25.10.2013 "Gli acquisti da San Marino e il modello di comunicazione polivalente").

San Marino fuori dalla black-list

Con il decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 12.02.2014, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 24.02.2014, San Marino non fa più parte della lista dei paesi black-list (si veda a tal proposito lo speciale del 28.02.2014 "Comunicazione operazioni da San Marino").
 
Questa novità comporta che ai fini della comunicazione black-list non c'è più l'obbligo di segnalare le operazioni con San Marino. La norma è entrata in vigore il 24.2.2014, pertanto le operazioni effettuate con San Marino fino al 23.2.2014 dovevano essere incluse nella comunicazione black-list.
 
L’eliminazione di San Marino dalla lista dei Paesi black-list non ha alcun impatto sulla compilazione del quadro SE del Modello di comunicazione polivalente per gli acquisti di beni senza addebito dell’IVA da parte del cedente sammarinese (illustrati al paragrafo precedente). Tale obbligo pertanto resta.
 
L'eliminazione di San Marino dalla lista dei Paesi black-list ha impatto, invece, sulle altre operazioni effettuate con operatori economici di San Marino, che un tempo erano escluse dallo spesometro in quanto già comunicate mediante la comunicazione black-list. Ora che San Marino non fa più parte della black-list, si pone il problema di individuare quali operazioni debbano o meno essere indicate nello spesometro.
 

San Marino e spesometro 2016

Per quanto riguarda l'obbligo di comunicazione delle operazioni rilevanti Iva (c.d. spesometro) in relazione alle operazioni con operatori economici di san Marino, si ritiene che:
  • Debbano essere indicate:
    • le operazioni attive rese ad operatori di San Marino (compilando il quadro FN se esposte in forma analitica o quadro BL se esposte in forma aggregata) salvo le ipotesi di esclusione (cessioni di beni verso operatori sanmarinesi monitorate nel modello Intrastat 1-bis);

    • gli acquisti da San Marino diversi da quelli documentati con autofattura (compilando il quadro SE se esposti in forma analitica o quadro BL se esposti in forma aggregata).

  • Non vadano indicate:
    • le cessioni di beni verso San Marino già indicate negli Intra 1-bis;
    • gli acquisti da San Marino senza Iva, (quindi con autofattura) in quanto vanno nel quadro SE della comunicazione polivalente.

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