Tassa sulle barche entro il 31 maggio 2013

La tassa sulle barche compie un anno, l’anno scorso entro il 31 maggio scadeva infatti il primo versamento della tassa.
L’importo versato entro il prossimo 31 maggio si riferisce al periodo 1.5.2013-30.04.2014, e nel caso in cui il presupposto per l’applicazione della tassa dovesse verificarsi successivamente al 1° maggio 2013 (ad esempio perché l’imbarcazione viene acquistata successivamente), l’importo sarà dovuto entro la fine del mese successivo al verificarsi del presupposto stesso.

Importi da versare

La tassa sulle barche è dovuta per tutte le unità da diporto – imbarcazioni e navi- di lunghezza superiore ai 10 metri, possedute o detenute da soggetti residenti nel territorio dello Stato, a prescindere dal Paese di immatricolazione dell’imbarcazione.
Gli importi della tassa sono stabiliti nelle seguenti misure, in funzione della lunghezza dell’imbarcazione:
 
 
lunghezza scafo
(in metri)
tassa (in €)
Fino a 10
0
da 10,01 a 12
800
da 12,01 a 14
1.160
da 14,01 a 17
1.740
da 17,01 a 20
2.600
da 20,01 a 24
4.400
da 24,01 a 34
7.800
da 34,01 a 44
12.500
da 44,01 a 54
16.000
da 54,01 a 64
21.500
superiore a 64
25.000
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La tassa è ridotta della metà:
  • per le unità con scafo di lunghezza fino a 12 metri, utilizzate esclusivamente dai proprietari residenti, come propri ordinari mezzi di locomozione, nei comuni ubicati nelle isole minori e nella Laguna di Venezia;
  • per le unità a vela con motore ausiliario il cui rapporto fra superficie velica e potenza del motore espresso in kw non sia inferiore a 0,5.
La tassa è ridotta:
  • del 15%, dopo 5 anni dalla data di costruzione;
  • del 30%, dopo 10 anni dalla data di costruzione;
  • del 45%, dopo 15 anni dalla data di costruzione.
Tali periodi decorrono dal 1° gennaio dell’anno successivo a quello di costruzione.
 

Come pagare la tassa

La tassa sulle unità da diporto va versata con il modello “F24 versamenti con elementi identificativi”, utilizzando i codici tributo istituiti con la risoluzione n. 39/E del 24.04.2012:
 
CODICE TRIBUTO
DESCRIZIONE
3370
Tassa sulle unità da diporto
8936
Sanzione – tassa sulle unità da diporto
1931
Interessi – tassa sulle unità da diporto
 
I soggetti che non possono utilizzare il modello F24, possono eseguire il versamento con un bonifico in euro, a favore del Bilancio dello Stato al Capo 8 – Capitolo 1222, indicando:
  • codice BIC: BITAITRRENT;
  • causale del bonifico: generalità del soggetto tenuto al versamento della tassa annuale, identificativo (sigla di iscrizione) dell’unità da diporto, codice tributo e periodo di riferimento;
  • IBAN: IT15Y0100003245348008122200, pubblicato sul sito internet della Ragioneria Generale dello Stato – Ministero dell’Economia e delle finanze www.rgs.mef.gov.it
L’omesso, tardivo o parziale versamento della tassa è soggetto alla sanzione amministrativa tributaria dal 200 al 300% dell’importo non versato.
Resta la possibilità per il contribuente di beneficiare, ricorrendone le condizioni, dell’istituto del ravvedimento operoso.
 
 

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