Associazione in partecipazione e lavoro subordinato
L’associazione in partecipazione deve risultare da un accordo tra datore di lavoro e lavoratore – Cass. lavoro sentenza n. 9032 del 07.4. 2017
L’associazione in partecipazione deve risultare da un accordo tra datore di lavoro e lavoratore – Cass. lavoro sentenza n. 9032 del 07.4. 2017
Contributi Gestione Separata Inps 2016 al 31,72% per i collaboratori. Resta, invece, al 27,72% l’aliquota per i soggetti con partita IVA
I contributi vanno versati da committente e collaboratore nel lavoro occasionale ma sono a carico del professionista nel lavoro autonomo