Condominio, per fruire del bonus sulle parti comuni serve il codice fiscale
Con la risoluzione 74/E del 27.08.2015 l‘Agenzia delle Entrate risponde ad un interpello riguardante un mini condominio (con non più di 8 condomini), costituito da fratelli, non munito di codice fiscale, in cui sono stati eseguiti lavori di ristrutturazione sulle parti comuni per i quali si intende beneficiare del bonus fiscale. Le spese sono state eseguite tramite bonifici, effettuati pro-quota dai singoli proprietari. Nel rispondere al quesito l’Agenzia ribadisce che anche se si tratta di mini condominio, devono essere rispettate tutte le regole civilistiche del condominio, tranne la nomina dell’amministratore e il regolamento condominiale. Quando si costituisce un condominio, esso assume la qualifica di sostituto d’imposta, ed è necessario che esso sia munito di codice fiscale, a prescindere dal fatto che sia obbligatorio o meno la nomina dell’amministratore. Nel caso specifico l’Agenzia delle Entrate permette al contribuente di beneficiare delle detrazioni d’imposta purché entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al 2014: si presenti domanda di attribuzione del codice fiscale del condominio, si versi la sanzione minima di 103,29 Euro per omessa richiesta del codice fiscale; si invii all’ufficio dell’Agenzia delle Entrate competente, una comunicazione in carta libera per indicare le generalità dei condomini, i dati catastali delle rispettive unità immobiliari, i dati dei bonifici dei pagamenti effettuati per gli interventi di ristrutturazione, la richiesta di considerare il condominio quale soggetto che ha effettuato gli interventi, e destinatario delle fatture delle ditte esecutrici.