Rottamazione-ter: cosa cambia per chi ha pagato rate scadute entro il 7.12.2018?

Chi ha aderito alla Definizione agevolata 2000/17 (cosiddetta “rottamazione-bis”) e ha pagato le rate di luglio, settembre e ottobre entro il 7 dicembre, rientra automaticamente nei benefici previsti dalla “Definizione agevolata dei carichi affidati all’Agente della riscossione” dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2017 (cosiddetta “rottamazione-ter”). È questo quanto prevede l’art.3 del Decreto Legge n. 119/2018 e riportato nel comunicato stampa di Agenzia delle Entrate Riscossione.

In particolare, entro il 30 giugno 2019 Agenzia delle entrate-Riscossione, senza alcun ulteriore adempimento a carico del debitore, invierà al contribuente una “Comunicazione” con il differimento dell’importo residuo da pagare relativo alla “rottamazione-bis”, ripartito in 10 rate di pari importo (5 anni), con scadenza

  • il 31 luglio
  • il 30 novembre di ciascun anno, a partire dal 2019.

Gli interessi a decorrere dal 1° agosto 2019 saranno calcolati nella misura dello 0,3%.

E chi non ha versato entro il 7 dicembre 2018? Contrariamente al caso precedente, in caso di omesso ovvero insufficiente o tardivo versamento delle rate della “rottamazione-bis”, per gli stessi carichi non si potrà più accedere alla nuova Definizione agevolata (cosiddetta "rottamazione-ter") e Agenzia delle entrate-Riscossione, come stabilito dalla legge, dovrà riprendere le procedure di riscossione.

Versamento delle rate pregresse entro il 7 dicembre

Agenzia delle entrate-Riscossione invierà al contribuente una “Comunicazione” con il differimento dell’importo residuo da pagare relativo alla “rottamazione-bis”, ripartito in 10 rate di pari importo (5 anni), con scadenza il 31 luglio e il 30 novembre di ciascun anno, a partire dal 2019.

Versamento delle rate insufficiente o tardivo Nessuna possibilità di adesione alla rottamazione-ter per gli stessi carichi e ripresa delle procedure di riscossione